26 luglio 2011

Commentare la Corte costituzionale sul raddoppio dei termini..ne vale la pena?

Ecco un’altra conferma, se mai ce ne fosse bisogno, del fallimento della via legalistico-processuale al diritto tributario. Che si conferma come la via della deresponsabilizzazione e della mortificazione del buonsenso da parte del “qualcuno dice che”, col legislatore che ha solo responsabilità politica, davanti ad un’opinione pubblica che sta recriminando in preda alla schizofrenia sociale, l’amministrazione che dice “lo so che è assurdo ma lo dice il legislatore”, i giudici che si tolgono di torno le pratiche con pochissimo tempo a disposizione.

Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale del raddoppio dei termini (indicata nel blog di Stefano Loconte) e su cui ci siamo più volte soffermati su Dialoghi tributari non andava posta. Perchè c’erano tutti gli strumenti interpretativi per concludere che il raddoppio si applicava solo ai termini “non scaduti”, vista la “ratio legis” di non costringere il potere amministrativo ad agire in mancanza delle informazioni che sarebbero potute derivare dalla indagine penale.

Ma la corte si sarebbe potuta rifugiare nella ordinanza di inammissibilità, come ha fatto per l’accertamento prematuro, in quanto il giudice non aveva esplorato la possibilità di interpretare la disposizione in senso costituzionalmente orientato, cioè di ragionevolezza.

Ora il potere amministrativo potrà sostenere che i termini sono raddoppiati per tutti: non fate conto sulle soglie perchè nessuno può escludere che un qualsiasi funzionario del fisco “dubiti” della genuinità di un documento di spesa, magari per 30 euro di acquisto di cancelleria, o di una ricevuta taxi, ravvisi l’obbligo di un rapporto alla procura e si raddoppi i termini.

Insomma, l’ennesima buffonata, avallata dalla corte costituzionale, che infarcisce un florilegio di stucchevoli stereotipi, senza sapersi cavare d’impaccio in modo più elegante. Non dico con una sentenza di accoglimento, ci mancherebbe, e neppure con una interpretativa di rigetto (ci mancherebbe anche qui!), ma con una ordinanza di inammissibilità per mancato approfondimento della questione interpretativa, nel senso suddetto. Si noti che l’interpretazione sulla riapertura dei termini scaduti era talmente ridicola che neppure l’agenzia delle entrate se l’era mai sentita di metterla per iscritto in una interpretazione ufficiale.

Ora invece, all’interno dell’amministrazione finanziaria, le frange più inclini a prendersi tutto il potere possibile, alla vita “comoda” potranno farsi forti della sentenza della corte costituzionale. Un ulteriore insegnamento a non fare assegnamento sui giudici, a cominciare da quelli costituzionali. Bisogna contare solo sulle nostre forze, sulla riflessione e sulla ricostruzione graduale del senso comune, presso l’opinione pubblica, il cui disorientamento, la cui schizofrenia sulla tassazione attraverso le aziende, si riflette sui tributaristi e sulle istituzioni.

Spieghiamo la tassazione attraverso le aziende all’opinione pubblica qualificata , e salveremo il diritto tributario. Se invece parliamo tra noi di black list, IAS, conferimento bisospensivo, CFC, provocatio ad opponendum, intervalli di confidenza, ciascuno atteggiandosi a grande scienziato, perderemo solo tempo, e lo faremo perdere al paese.

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63 Commenti a “Commentare la Corte costituzionale sul raddoppio dei termini..ne vale la pena?”

  1. Paolo Basso scrive:

    Non poter far assegnamento sui giudici è terrificante: a questo punto “contare solo sulle nostre forze” vuol dire “procurarsi un AK47″?
    E’ un ritorno alla barbarie.

  2. rraudino scrive:

    a mio avviso, nn è questione di armamenti, nè del Rambo di turno (Oslo docet..), ma neppure parlerei -desolant.nte, mi perdoni prof. Lupi..- di ‘fallimento della via legalistico-processuale al diritto tributario’ Rimanendo ancora off topic (tanto la spes negli interventi della Consulta è andata da tempo smarrita), scovare la ricchezza (almeno, quella residua..) dirett.nte p/o le aziende appare soluzione difficil.nte praticabile, fuor degli Atenei_ A meno di nn addestrare corpi speciali, a mò di Nocs, x la bisogna…
    ps. Fonzar, ank’io a volte mi sento un pò..guascone:)

  3. Dario stevanato scrive:

    La sentenza fornisce un cattivo contemperamento degli interesso in gioco..e’ risibile la conceziOne meccanicistica della denuncia penale, che ricorda la visione del giudice quale ‘bocca della legge’ …. Sappiamo benissimo quanti margini esistano per creare i presupposti della denuncia, e sara’ ben difficile per il giudice tributario porre un freno agli abusi. La corte non si pone poi il problema delle indagini fiscali, che sono funZionali all’accertamento dell’imposta…diventano possibili indagini fuori termine, al solo fine di scovare un’ipotesi di reatO utile al raddoppio? E se il contribuente eccepisse la decadenza del termine rifiutandosi di collaborare? E nel caso rifiutasse di esibire scritture che riteneva di non dover più tenere? Scatterà la denuncia per distruZione delle scritture? Sara’ magari quelli, paradossalmente, il reAto che legittimera’ il raddoppio?

  4. marco scrive:

    Un paradosso ma non troppo il commento di Dario Stevanato. Qui ci sono due interessi fondamentali in gioco:
    1) quello dello Stato al recupero d’imposta in caso di frodi e simili che non sempre sono compiutamente scoperte entro il termine ordinario per accertare;
    2) quello del contribuente che non può essere sottoposto per tempi troppo lunghi al rischio di accertamento fiscale (con ciò che ne consegue in termini di tenuta delle scritture).
    Ora, vista anche la prassi degli uffici che allo stato attuale controllano a quel che mi risulta 2007 e 2008 prevalentemente; qualora si scoprisse che so una frode relativa all’anno 2006 (in scadenza) mi chiedo se sarebbe sufficiente una norma che qualora gli accertamenti siano iniziati in tempo, conceda in caso di reati la proroga. Evitando la “riapertura” di annualità chiuse, per sopravvenute indagini penali oltre il termine per l’accertamento.

  5. Giuseppe Gargiulo scrive:

    A me sembra, nella consapevolezza della potenziale criticabilita’ ed opinabilita’ di ogni interpretazione, che la sentenza della Corte Costituzionale sia, invece, condivisibile e ben argomentata….infatti come scrivevo in tempi non non sospetti, in un commento ad un post del Prof. Lupi del 30 agosto 2010 (http://raffaellolupi.postilla.it/2010/07/07/possono-raddoppiare-per-un-fumus-di-violazioni-penali-i-termini-scaduti/) ritengo che:
    Ciò premesso, vorrei osservare tuttavia che il testo della disposizione in commento non mi sembra incompatibile con altre possibili attribuziondi di signficato (quale quella fatta propria dalla Agenzia).
    In particolare, a me sembra che la norma potrebbe ancche essere letta non come “proroga” ovvero “riapertura” di termini (con gli inconevienti giuridici che ciò comporterebbe in caso di termini già scaduti e ben evidenziati da Lupi, Abi ed Assonime), ma come vero e proprio raddoppio ex ante dei termini di accertamento ordinari (che da quattro passerebbero quindi ad 8 anni) con riferimento a tutti quei periodi di imposta in cui risultano commesse violazioni aventi rilevanza penale (di fatto per tutte le ipotesi di dichirazione infedele sopra la soglia).
    In questa prospettiva non si tratterebbe, quindi, nè di una proroga nè di una riapertura di termini (in ipotesi già scaduti..il che sarebbe aberrante per la certezza del diritto) , ma di fissazone ex ante di un termini di decadenza variabile in relazione al tipo di potenziale violazione, che sarebbe di 8 anni con riferimento ai periodi d’imposta in relazione ai quali risultino commesse delle violazioni aventi rilevanza penale e per le quali sorge (potenzialmente) l’obbligo di denuncia penale all’autorità. Conseguentemente anche i poteri ispettivi del fisco e quelli di conservazione delle scritture contabili da parte dei contribuenti dovrebbero intendersi raddoppiati in presenza di condotte aventi rilevanza penal-tributaria, per la scoperta delle quali il fisco averebbe otto anni (e non più 4).”

    Come allora intuivo sebbene in senso dubitativo, a me la sentenza della Corte oggi, leggendola attentamente,i convince e mi sembra corretta e ben argomentata…cmq non tale, ad essere sincero, da poter dire di essere in presenza della “ennesima buffonata, avallata dalla corte costituzionale, che infarcisce un florilegio di stucchevoli stereotipi, senza sapersi cavare d’impaccio in modo più elegante ” . Ma questa s’intende e’ solo la mia modesta, modestissima “dissenting opinion”

  6. Raffaello Lupi scrive:

    Contare sulle proprie forze vuol dire semplicemente spiegare i contenuti alle istituzioni, non aspettarsi che siano le istituzioni a cavarci le castagne dal fuoco, Vuol dire smettere di dire “ma dalla corte costituzionale o dalla corte di cassazione o dal ministro e persino dall’agenzia non me lo aspettavo…” Non voglio riferire conversazioni private ma alla domanda “perchè non avete messo in circolare il raddoppio dei termini scaduti” mi fu risposto, lo usiamo perchè ci serve, ma sappiamo che non sta in piedi interpretativamente , de iure condito senza scomodare la corte costituzionale…e qui veniamo a Pino Gargiulo con cui convengo che la sentenza sarebbe ben argomentata se la disposizione prorogasse i termini ex ante su qualcosa di verificabile, ad esempio il fatturato, la categoria di attività, oppure i tipi di reato, limitatamente agli elementi emersi nelle indagini penali. Su qualcosa di prevedibile ex ante oppure di verificabile ex post, ad esempio gli elementi probatori emersi in una indagine penale intrapresa, comunque si sia chiusa , anche con l’assoluzione. Per questo ribadisco che la corte costituzionale, dopo aver legittimato tante norme assurde, adesso le crea, perchè nella disposizione sulla proroga dei termini non c’è scritto affatto che si riaprono i termini scaduti. I termini sono qualcosa che deve essere ancorato ad elementi formali. Ex ante o ex post, anche a cose assurde come la data di nascita del contribuente, ma a qualcosa si prevedibile ex ante o di verificabile ex post. Non al fumus di un rapporto penale presentato per la vicenda A, e che ti fa riaprire i termini su tutte le questioni del periodo di imposta. Pino, ma non ti rendi conto che scritta così non ha senso? E’ una buffonata come quelle avallate dalla corte costituzionale sulla prova testimoniale, sui prelevamenti bancari, sulla maggiorazione di conguaglio, sull’indicazione del responsabile del procedimento, sulla tutela cautelare in cassazione, sulla natura tributaria della TIA e l’applicazione dell’IVA. A mio avviso, sulla determinazione della ricchezza, la corte costituzionale semplicemente non è affidabile, non è adeguata meglio non andarci. Mi sembra un organo ibrido tra politica e diritto, che mi pare prenda il peggio dei due. Altro che parlare di “insegnamento della corte costituzionale”, il mestiere dei giudici non è insegnare e sistematizzare, ma capire. E capiscono male, in una materia che non è stata sistematizzata, e che quindi dobbiamo cercare di sistematizzare noi, non con la forza degli AK47, ma della riflessione. Perchè il principio di autorità uccide prima di tutto la riflessione.

  7. Dario stevanato scrive:

    Non solo, la sentenza e’ scellerata perché dara’ luogo ad una ulteriore drammatizzaziOne dei rapporti tributari, con denunce penali a pioggia fatte in modo strumentale per riaprire i termini… Cosa che stava già accadendo, e che appunto la corte ora avalla, essendosi messa la coscienza a posto evocando un potere di controllo del giudice tributario sulla reale sussistenza dell’obbligo di denuncia….figuriamoci

  8. Enzo scrive:

    E a questo punto mi piacerebbe aggingere: “e meno male che l’ha scritta Enzo Gallo!”. Ne dovrebbe capire qualcosa di tributario o no??
    In realtà penso che certe pronunce ‘squilibrate’ siano il frutto più di valutazioni politiche che di vera analisi giuridica.
    Tempo fa, intervenendo in un precedente blog del prof. Lupi, dissi che ormai si è definitivamente spezzato il patto sociale tra Stato e cittadini. Ognuno va per conto suo. E se è vero (come è vero) che ormai lo Stato (attraverso i suoi organi legislativi (parlamento) e non (p.a., giudici – inclusa la sempre più vergognosa Cassazione – ordinari e costituzionali) tira l’acqua al suo mulino giustificando le iniquità più assurde ed inqualificabili, è inevitabile (e comprensibile totalmente) che il cittadino, sentendosi “preso in giro”, faccia a modo suo.
    E non lamentiamoci (come fa il procuratore della repubblica di Milano) se l’evasione aumenta!! E’ giusta e legittima invece. Se lo Stato mette le mani nelle tasche del cittadino in barba alle più elementari regole di correttezza e violando el sue stesse legge (Statuto del Contribuente) è inevitabile che si sviluppi evasione di ogni tipo.

  9. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Ahimè continuo “a non ravvedermi” e a pensare che la soluzione interpretativa offerta dalla Corte sia non solo sostenibile (al pari di altre interpretazioni) ma anche condivisibile, nel senso che offre una soluzione adeguata ad un problema della vita reale. Al riguardo trovo infatti illuminate quanto osservava di recente un grande Maestro del diritto tributario (e non di legislazione fiscale), il quale analizzando i termini del problema, osservava acutamente che ” la previsione indistinta di un unico termine di decadenza, connesso alla determinazione della imposta, è comprensibile inun contesto di tassazione tardizionale, dove non si trattava di controllare, ma di chiedere istituzionalmente il tributo. Oggi il contesto è cambiato, le imposte vengono richieste indirettamente, attraverso le aziende, e l’ammnistrazione interviene per reprimere frodi anche molto complesse. In questo contetso è assurdo bolccare in modo cosiì grossolano…. (con un unico ed indifferenziato, aggiungo io, termine di decadenza di 4 anni)…l’attività di intelligence sugli adempimenti delle aziende; la questione non riguarda tanto la lunghezza del termine per la notifica dell’accertamento, ma la sua applicazione indifferenziata ad ogni possibile violazione fiscale……Per l’imprenditore che ha costituito fondi neri all’estero, o che ha commesso altre frodi i quattro anni possono essere insufficienti. Dovrebbero esserci delle proroghe, come nelle indagini penali. Quest’ultimo raddoppio del termine (ossia quello disposto dal D.L. 223/06), per quanto improvvisato e pasticciato, è stato un comprensibile sfogo per questa insoddisfazione latente verso un termine che nella tassazione che, nella tassazione attarverso le aziende, è diventato un termine capestro!” (v. Raffaello Lupi, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 2011, pp. 354-355).
    Ebbene se coniugo questa osservazioni (assolutamente condivisibile e corretta, a mio modestissimo giudizio), con l’ulteriore osservazione di questo grande Maestro, secondo cui ” tra interpretazione e politica, attività di governo e svolgimento di altre funzioni pubbliche, non ci sono confini rigidi, ma le solite consuete zone grigie e sfumature della convivenza sociale; dove tutti devono valutare qualcosa, venendo condizionati dal ruolo che svolgono nel resto del gruppo, da valori e regole legilsative di vario genere e pensare di abolire la valutazioen significa rinunciare a comprenderla, come pure a comprendere i materiali che dovrebbero essere valutati. Davanti alle regole, l’interprete amministra un potere concettuale, un potere legico, dove i margini di valutazione consistono nel dare un peso a ciascun argomento interpretativo rispetto ad altri; dove alcuni spunti interpretativi sono letterali ed altri sistematici, altri effettuali, connessi alle consegunze ed incoerenze di una detemrinata soluzione rispetto alle altre. Dove c’è sempre bisogno di qualche appiglio testuale, per lo meno di non incompatibilità con un testo normativo, ma dove le soluzioni esclsuivamente testuali, senza senso logico, si trasformano invetiobalmente in una barzelletta sui carabinineri” (v. Raffello Lupi, op. cit.), davvero non comprendo, leggendo il testo delle soluzioni argomentative offerte dalla Corte Costituzionale come si possa gridare allo scandalo ed alla decisione scellerata. Siamo noi che drammatizziamo, a mio giudizio inutilmente, invece di spiegare “serenamente” ai contribuenti ed agli operatori che per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 43, come modificati dal noto decreto 223/06, ancorchè in modo forse non chiarissimo, i termini di decadenza dell’acceratmento (ed i conenssi poteri istruttori) devon intenders di di 8 anni per acceratre violazioni “più gravi” (in senso ellittico) ed di 4 anni per le violazioni “meno gravi”, con la conseguenza che anche le scritture contabili si devono conservare per l’effetto per 8 anni ed i poteri istruttori per verificare se se sono state o meno commesse violazioni fisclai che comportano l’obbligo di denuncia penale possono essere esercitati per 8 anni.
    In questo modo si creare diritto? A mio giudizio no, per una serie di ragioni di teoria generale sulle quali non è qui possibile dilungarsi, ma basta intendersi sui termini e sul significato dell’espressione “creare diritto”, atteso che come cimi ha insgenato il citato Maestro ” …nell’ottica istituzionalista ed umanistica del sapere giuridico, l’interprete crea diritto, perchè non c’è gruppo sociale senza diritto e tutte le volte che esiste un potere, una istituzione, esiste il diritto….Le istituzioni ammonistrative e giurisdizionali hanno sempre creato diritto, perchè sono sempre state un terminale del gruppo cui facevano parte, e che le avevav delegate a svolgere dei compiti, “creando diritto” in base ad un insieme di valori latenti e regole ch ein qualche modo li cristalizzano……le istituzioni (s’intende) creano diritto “condizionate dalla legislazione”, dai valori del gruppo e soprattitto dei loro compiti”

    Un saluto e scusate la lunghezza
    GG

  10. erio l. vernia scrive:

    egregio dott. raffaello lupi

    parole sante le tue !!!!!!

    ti vedrei bene come ministro delle finanze
    grazie e buon lavoro !!!!!

  11. Dario stevanato scrive:

    Giuseppe, andrebbe benissimo se il termine fosse raddoppiato automaticamente Per tutti, senza bisogno di denunce penali. Così invece per prendersi il raddoppio gli uffici andranno a caccia di reati, anche inventandoseli. Il paradosso sarà il seguente: anziché aversi un termine più lungo per indagare sui fatti di grave evasione, tutto diventerà reato solo per raddoppiare il termine. Non e’ questione di pessimismo, basta guardare alla realtà… Sta già accadendo, e la sentenza della corte e’ appunto ma decisione scellerata che provocherà sconquassi e una escalation nella criminalizzazione dei rapporti tributari

  12. Mario Damiani scrive:

    Non solo sono da condividere le tue argomentazioni, caro Raffaello, anche sulla possibile dichiarazione di inammissibilità che sarebbe stato il naturale epilogo della vicenda in mancanza di un approfondimento interpretativo orientato (al buon senso) da parte del remittente, ma va aggiunto che la sentenza affronta superficialmente il profilo spinoso della discrezionalità della valutazione della sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, che è considerata indipendente dal momento in cui tale obbligo sorga ed è indipendente altresì (!) dal suo adempimento. Essa consegue secondo la Corte dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale. Quindi, secondo questa impostazione, è addirittura sufficiente per raddoppiare i termini che, pur se non è stata presentata la denuncia, sia indicato nell’accertamento o anche dopo (?) verosimilmente da un funzionario diverso da quello che ha eseguito la verifica) la sussistenza del “mero” obbligo di denuncia: Fatto questo che già si riscontra in casi concreti, come riferisce anche Dario Stevanato, in cui addirittura la Guardia di finanza ritiene non esistente l’obbligo (e non presenta denuncia cui sarebbe tenuta quale polizia giudiziaria) e l’Agenzia ritiene, al contrario, che tale obbligo esiste (presumibilmente per recuperare il superamento dei termini ordinari di decadenza). E’ possibile che la Corte non abbia sentito allora la sensibilità di valutare l’irragionevolezza di una norma che lascia tanto ampio spazio (ed arbitrio) ad un organo amministrativo di muoversi a piacimento in una materia così delicata come quella penale, prescindendo da un esame pur preliminare dell’autorità giudiziaria penale che almeno comporti un primo atto formale (tipo iscrizione nel registro degli indagati)?
    E’ farisaico il rinvio alla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale tale obbligo sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza (!) gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita. E che dire del potere che la sentenza riconosce, per sgravarsi la coscienza, alle Commissioni di vagliare se quell’obbligo esisteva? Immaginiamoci quello che potrà succedere: il teatrino di un processo penale extra ordinem!
    Ma ormai la bussola gira a vuoto.

  13. Raffaello Lupi scrive:

    La cosa divertente è che il tipo per cui era stata promossa la causa in corte costituzionale , stando alla lettura della sentenza, mi sembra celasse operazioni poco pulite. Un caso in cui per sistemare bene una situazione particolare sfasci i principi e crei una serie di equivoci su chi non c’entrava nulla.

  14. Marco scrive:

    E’ curioso che l’impatto del penale sugli ordinari termini di accertamento dei tributi non sia disciplinato in modo unitario. Personalmente ritengo che la norma più equilibrata e che contemperi meglio gli interessi in gioco sia contenuta nell’art. 15 TU accise secondo cui “La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo
    caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale”. In sostanza, se entro il termine di prescrizione quinquennale interviene il rinvio a giudizio (e quindi cosa ben diversa dal mero obbligo di denuncia di reato), il termine ricomincia a decorrere dal provvedimento definitivamente reso in sede penale. L’altra norma, pure citata nella sentenza della Consulta, è l’art. 84 del TULD (“Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili”) che non richiede l’esercizio dell’azione penale e che correttamente la Cassazione ha interpretato nel senso di richiedere, per rendere operativa la proroga, la trasmissione della notizia di reato entro il termine di prescrizione triennale.

  15. Raffaello Lupi scrive:

    Bravo Marco, nel tuo discorso c’è l’organicità che manca nella sentenza della corte costituzionale. Che elude i problemi e ci gira attorno con confusionari stereotipi. Pino Gargiulo, non c’era bisogno della corte costituzionale per ricordarci che il problema dell’azione amministrativa strozzata dal termine di decadenza c’era. Ma il problema era già risolto interpretando la norma del 2006 nel senso che i periodi chiusi non si riaprono. Ma tu, dopo averci detto che “la corte è tanto brava etc. etc, del che non ci importa nulla”, cosa avresti deciso al posto suo? Diccelo, così capiamo. Non ci dire “chi ha detto cosa” e che se lui ha detto qualcosa allora vuol dire che….così parla l’accademia, che sembra una consorteria di decifratori di rebus della settimana enigmistica, che a loro volta hanno trasformato le istituzioni in produttori di rebus. Allora la norma poteva essere interpretata escludendo la riapertura del termine scaduto? Oppure comporta il raddoppio dei termini anche se il fumus di rapporto penale arriva dopo la prima scadenza? Ed in questo caso per te era costituzionale o no? Ma l’hai capito che non c’è nessun legame, nella normativa denunziata, tra la violazione più grave ipoteticamente rilevante ai fini penali che giustifica il termine lungo, e le violazioni per cui si fanno nuovi accertamenti. Non hai capito che per un pasticcere si potrebbe fare una notizia di reato per una ricevuta taxi fittizia (dove non c’è soglia) e poi accertare i ricavi con gli studi di settore, restando sotto soglia? Così come tutti abbiamo un culo nei nostri calzoni, tutti abbiamo una possibile violazione penale per cui l’agenzia può fare rapporto, e quindi prolungarsi i termini per violazioni che non hanno nulla a che vedere con quella oggetto del rapporto. Va benissimo abolire il termine di accertamento, raddoppiarlo per le violazioni penalmente rilevanti, purchè la gente si possa regolare. Altrimenti diciamo che il termine è raddoppiato o triplicato tout court, oppure è raddoppiato solo per le fatture false, e buonanotte. Ma non che mi fai rapporto penale per le fatture false, che non ci sono, e poi mi rettifichi la competenza delle perdite su crediti! Facci sapere.

  16. leonardo leo scrive:

    Il punto è: in ragione della particolare offensività del reato tributario, peraltro scaturente solo dalla rilevazione di fatti che fanno scattare l’obbligo di denuncia, il legislatore riconosce all’A.F. il raddoppio dei termini per la ripresa fiscale, e, a dire dell’A.F., anche di materia imponibile in relazione a fatti sganciati dal sospettato fatto- reato.
    Ma non sarebbe stato più utile sollevare l’eccezione di incostituzionalità non in relazione a quanto sollevato e facilmente smontato dalla Corte, ma in relazione alla irragionevolezza della norma (violazione art 3 cost), sulla base dei seguenti passaggi logici.
    Premesso:
    1)che il legislatore raddoppia i termini sol che ci sia l’obbligo di denuncia penale;
    2) che evidentemente il raddoppio dei termini si lega alla particolare offensività della condotta denunciata (reati ex d. lgs 74/2000);
    3) l’autonomia dei giudizi penale e tributario;
    4)che la predetta autonomia però subisce una flessione, nel senso che l’obbligo di denuncia fa raddoppiare i termini al procedimento amministrativo.
    Mi chiedo è ragionevole introdurre una norma che raddoppia i termini per l’accertamento se poi i fatti oggetto di denuncia si sono rivelati infondati?
    Alla irragionevolezza, nel senso di mancato collegamento logico tra due eventi (denuncia penale e raddoppio dei termini) la Corte pone riparo affermando che il giudice tributario, se richiesto, deve valutare se all’epoca dell’accertamento sussistevano i presupposti per far scattare l’obbligo di denuncia.
    Ma in questo caso si deve accettare che in assenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia, anche in caso di condanna penale del soggetto, il giudice deve pur sempre affermare la illegittimità del raddoppio; così come in caso di sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, ma di successiva assoluzione dell’imputato, magari con formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice tributario deve affermare la legittimità del raddoppio.
    Ma se il legislatore riconosce il raddoppio in ragione della particolare offensività del fatto- reato come può poi disinteressarsi del giudizio penale che decide in merito a quel fatto e rimanere ancorato al sospetto del fatto reato (obbligo di denuncia) e non al giudizio sul fatto (sentenza)?
    Il legislatore è legittimato a fare una scelta, anche raddoppiare i tempi, ma non può scegliere sulla base di un criterio che porta a conclusioni aberranti.
    Quindi una norma come quella dell’art 15 TU ACCISE sarebbe stata “ più logica”.

  17. Luca scrive:

    Sono d’accordo con Raffaello e Dario. Vorrei qui anche sottolineare lo scivolone della Corte su un altro tema. Nel respingere le eccezioni dell’Avvocatura ha stabilito che il processo tributario non si può sospendere in nessun caso neanche quando la sospensione la farebbe una Ctp per attendere la decisione di una Ctr che sta discutendo di una causa pregiudiziale. La Corte di Cassazione con due sentenze aveva detto di si, visto che in tali casi
    non si può fare la riunione perché sono coinvolti giudici di grado diverso. La cassazione aveva detto che in questi non vale sostenere che il 39 del 546 del 1992 prevede solo due ipotesi di sospensione, perchè la finalità della norma era quella di limitare i casi di sospensione del processo tributario rispetto al processo penale o civile. Ecco perché la cassazione ha riconosciuto nel caso di causa interdipendente e pendente dinnanzi ad un giudice tributario di un altro grado l’applicazione del 295 del cpc.

  18. Luca scrive:

    Tutto ovviamente al fine apprezzabile fi evitare giudicati incompatibili. La sentenza della Corte costituzionale anche di questo punto potrebbe avere effetti devastanti.

  19. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Caro Raffaello,
    ad essere sincero non lo so come avrei deciso. Provo comunque a ripsondere a tuoi acuti quesiti, precisandoti che la risposta la troverai nella parte finale, perchè prima vorrei fare alcune precisazioni generali. Come scrivevo più di un anno fa (quindi ben prima che i miei pensieri potessero “essere distorti dal” pensiero della “Corte, che ha detto che….”), la tesi maggioritaria, a cui tu aderisci, secondo cui la disposizione in questione andava interpretata come se disponesse una “proroga o riapertura dei termini di decadenza ordinari “ , di talché essa necessitava, se così interpretata, di una interpretazione conforme a Costituzione (per cui si dovea sostenere che potevano essere prorogati all’evidenza solo i termini non ancora scaduti, con la conseguenza che la denuncia penale doveva arrivare prima del scadenza del termine ordinario) era certamente sostenibile, ma a ben vedere non era certamente l’unica interpretazione possibile. Anzi, il significato letterale della disposizione in questione (se letto senza il pre-giudizio che il termine di 4 anni è quello ordinario e quello di 8 è quello eccezionale “prorogato” solo s’ ce denuncia penale prima dei 4 anni) già allora mi sembrava che fosse compatibile con un’altra, più aderente, attribuzione di significato letterale e logico sistematico, secondo la quale essa introduceva nuovi termini di decadenza dell’azione di accertamento, tutti ordinari ed aventi pari dignità sistematica, che venivano “differenziati” unicamente in relazione alla gravità della violazione realizzata (la disposizione infatti non parla di proroga o riapertura dei termini, da assumere come ordinari, ma stabilsce chiaramente che “nei casi di violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale ..per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, i termini dell’accertamento sono raddoppiati ….”). Questa opzione interpretativa (che legge la norma come introduttiva di nuovi termini di accertamento generali ed ordinari di 8 anni in presenza di violazioni “più gravi” e di 4 anni per le violazioni “meno gravi”), oltre che più aderente al significato letterale della disposizione, come sopra riportata, mi sembrava (e mi sembra) anche più vicina, in un una lettura sistematica, alla vera ratio legis, che era, a mio giudizio, ora come allora, quella di introdurre un termine di accertamento dell’azione amministrativa differenziato e più lungo (di 8 anni) per le violazioni più gravi, atteso che è percezione socialmente diffusa che i termini di 4 anni si stavano trasformando, nella moderna fiscalità attraverso le aziende, in un termine capestro. Non mi hai mai invece convinto del tutto la diversa lettura della norma, a cui tu credo aderisca, secondo la quale la norma andava interpretata come introducente una proroga “eccezionale” dei termini di 4 anni (da assumersi, invece, come termini ordinari). Parimenti non mi convicneva la lettura della norma che individuava la sua ratio legis nella sola e ben più limitata esigenza di favorire la mera circolazione del materiale istruttorio dal processo tributario a quello amministrativo, nel caso in cui prima della scadenza del termine di 4 anni (ritenuto da questa dottrina il termine ordinario) fosse stata accertata e denunciata una violazione avente rilevanza penale.
    Io credo che la nuova disposizione non proroga o riapra un bel niente, essa fissa solo ex ante, in modo generale e ed ordinario, dei nuovi termini di accertamento differenziati (8 o 4 anni), in relazione alla diversa gravitò delle violazioni. In altre parole, in presenza di determinati fatti illeciti ritenuti più gravi (che la disposizione in commento identifica, per relationem e per evidente economia di scrittura e semplicità, mediante un rinvio alle fattispecie penal-tributarie che giustificano l’obbligo di denuncia penale), l’Amministrazione finanziaria (al di là e a prescindere dalla sorte dell’azione penale e del relativo processo) ha a disposizione, ai fini amministrativi, un termine di decadenza ordinario di 8 anni per accertare l’evasione (e non di 4, prorogato “eccezionalmente” a 8, come sostenuto dai più, ove l’evasione venga tuttavia scoperta prima dei 4 anni”!!) In questa prospettiva (ma non voglio convincere nessuno, dico solo la mia opinione) appare evidente (o almeno a me appare evidente) che ciò che giustifica una decadenza più lunga dell’azione di accertamento è solo il fatto ggettivo del tipo di violazione più grave commessa dal contribuente, che il legislatore ammmnistrativo-tributario identifica mediante il rinvio alla fattispecie di evasione penale sanzionate dal d.lgs. 74/2000.
    In definitiva e per rispondere più da vicino ad alcuni tuoi quesiti, io ritengo, ad esempio, che la dichiarazione infedele mediante l’utilizzo di fatture false (art. 2) è sempre accertabile in sede amministrativa in 8 anni; parimenti la dichiarazione infedele mediante l’utilizzo di altri artifici (diversi dalle fatture false), ex art. 3, è accertabile in sede amministrativa in 8 anni; la dichiarazione infedele “semplice” ma sopra la soglia di punibilità ex art. 4 è accertbile entro il termine di 8 anni; ugualmente, la omessa dichiarazione “sopra la soglia” di rilevanza penale potrà essere accerta in sede amministrativa nel termine di 8+1 anni; ciò in quanto si tratat di illeciti tributari di di particolare disvalore ed offensività (tipologica o quantitativa), che sono previsti anche come “reati penali tributari” e per i quali sussiste, infatti, l’obbligo di denuncia penale. In questa prospettiva, il riferimento che giustifica il termini (oridnario ancorchp doiffernziato) di 8 anni è il fatto oggettivo del tipo di evasione/illecito tributario commesso dal contribuente sul versante amministrativo (la cui effettiva ricorrenza sarà oggetto di accertamento in sede giurisdizionale) e non il fatto della denuncia penale in sé. In questa prospettiva, ritengo che il richiamo all’obbligo di denuncia penale lungi dal voler esporre il contribuente all’arbitrio della Amministrazione finanziaria, vuole servire solo ad identificare per “relationem” i tipi di evasione che meritano, sul versante amministrativo (e a prescindere dalla sorte del processo penale), un termine ordinario di accertamento di 8 anni. Il richiamo all’art. 331 voleva essere, in questa prospettiva e a mio modesto giudizio, solo una maggiore garanzia di serietà nella individuazione, da parte del pubblico ufficiale, degli elementi della fattispecie illecita.
    Ribadisco a me stesso che ciò che nella ratio legis giustifica un termine ordinario di 8 anni è la tipologia di violazione commessa, che viene identificata dal legislatore amministrativo tributario mediante un rinvio agli alle fattispecie di evasioni penalmente rilevanti comportanti l’obbligo di denuncia penale . Ciò che rileva non è quindi il fatto in sé della denuncia penale, ma la ricorrenza oggettiva dei fatti e quindi della tipologia d evasione costituente reato penal-tributario comportante l’obbligo di denuncia penale in capo al pubblico ufficiale, a nulla rilevando invece sul piano giuridico, come dice anche la Corte, lo stato di incertezza meramente soggettiva ed eventuale del contribuente di non sapere ex ante se ha commesso o meno violazioni penalmente rilevanti . Conseguentemente, il contribuente, come dice la Corte, nel nuovo sistema dei termini ordinari di accertamento raddoppiati ad 8, deve sempre prudentemente conservare le scritture contabili per 8 anni e sarà soggetto all’esercizio dei poteri istruttori fino allo spirare dei termini di 8 anni (fermo restando che se si dovesse scoprire,dopo 4 anni, nell’ambito della attività istruttoria, una ipotesi di infedele dichiarazioni sotto la soglia di rilevanza penale, l’atto di accertamento non potrà più essere legittimamente emesso, e se emesso sarà illegittimo per intervenuta decadenza del relativo potere, trattandosi di violazione meno grave per la quale vige il termine di 4 anni).

    Preciso infine, per cercare di rispondere in modo completo ai quesiti che mi ha posto, che, secondo me, il termine di decadenza di 8 anni di cui all’art. 43, comma 3, va riferito alle singole violazioni tributarie ammontanti a fattispecie penali e comportanti obbligo di denuncia penale, di talché, per fare un esempio, l’utilizzo di una fattura falsa nel periodo di imposta 2008, con il relativo recupero a tassazione in sede amministrativa, può essere accertato da AF , a mio giudizio, in sede amministrativa entro 8 anni successivi (a quello di presentazione della dichiarazione), ma, se al momento della contestazione della fattura falsa sono passati già 4 anni (ossia per tornare nell’esempio siamo al 2014), ritengo che, in aggiunta alla fattura falsa, non potrò contestare, con riferimento al periodo di imposta 2008, costi non di competenza o non inerenti dedotti nel 2008, in quanti si tratta di violazioni commesse nel 2008 e prive di rilevanza penale (in quanto non comportanti una ipotesi di dichiarazione infedele sopra la soglia di punibilità di circa 75 mila euro). Per l’effetto, rispetto a queste contestazioni ulteriori (di costi non di competenza o non inerenti sotto la soglia di punibilità) posso eccepire la decadenza del potere di accertamento, se esso sopraggiunge dopo 4 anni, mentre per la fattura falsa l’ufficio ha 8 anni. Analogamente, un accertamento di maggiori ricavi da studi di settore ritengo che sarà accertabile solo entro i 4 anni, atteso che l’art. 10, 6 c. della l. n. 146/98 stabilisce, se non erro, espressamente che la determinazione di maggiori ricavi e compensi conseguente agli studi di settore non comporta obbligo di trasmissione della denuncia penale ex art. 331.c.p.p.. In questo caso quindi non penso che, per tornare nell’esempio, una contestazione di fattura falsa utilizzata nel 2008, scoperta, contestata e denunciata dalla AF nel 2014 (ossia dopo 4 anni) possa legittimare anche un accertamento per infedele dichiarazione da studi di settore riferito al 2008. Per questo tipo di infedeltà/violazione da studi di settore infatti valgono i i 4 anni, non costituendo detta violazione una ipotesi di infedeltà dichiarativa per la quale sussiste l’obbligo di denuncia penale.
    Ti ringrazio per l’occasione di confronto, che per me è sempre una occasione di crescita. Questo è il mio modestissimo pensiero, che potrà essere sicuramente sbagliato, perché non riesco ancora a vedere cose che oggi mi sfuggono e per le quali chiedo scusa in anticipo, ma ti prego di considerare, per la proficuità del confronto, anche l’ipotesi che possa essere frutto di abbaglio interpretativo e di un “pre-giudizio” anche l’opinione contraria, in cui ci è crogiolati in questi anni … , secondo la quale ci si trovava di fornte da proroga o riapertura di termini ordinari e non di fissazione ex ante di nuovi termini di accertamento ordinari e generalizzati, variabili in funzione della diversa “gravita” (quantitativa o tipologica) dei fatti evasivi perpetrati …. la cui ricorrenza sarà accerta in sede giurisdizionale, in cui si potranno far valere anche richieste di risarcimento danni per lite temeraria (se c’è un abuso della AF), ovvero in sede penale o civile ove la AF abbia abusato del suo potere cagionando un danno illecito.
    Un caso saluto
    Pino

  20. Dario Stevanato scrive:

    … insomma avremmo che per certe violazioni l’amministrazione è decaduta e per altre no… se scopro che è stata emessa o utilizzata una fattura falsa, e magari dopo aver fatto l’indagine oltre i quattro anni vengono fuori altre 1000 fatture false, queste le lascio stare… se c’è la distruzione delle scritture contabili non faccio niente perché non c’è una corrispondente incidenza su un aspetto della base imponibile, se trovano una carta carburante taroccata c’è bisogno di 8 anni per indagare sulla stessa….. queste sono le conseguenze per cercare di dare un senso a qualcosa che il senso non ce l’ha, come diceva la canzone…

  21. marco scrive:

    Premessa la dubbia costituzionalità di questo meccanismo del raddoppio (vedi commento n. 4), mi chiedo se si scopre un giro di fatture false anno 2006 in scadenza, come si può conciliare la necessità di fare i necessari riscontri che ci portano oltre il 31.12. con il termine di decadenza?
    Non sarebbe altrettanto grave e paradossale lasciare “impunita” questa situazione per mancanza di tempo…
    Forse un meccanismo di richiesta di proroga dei termini in scadenza (tipo indagini penali) sarebbe migliorativa?

  22. Paolo scrive:

    Scusatemi, volo basso: posso avere problemi se ho distrutto la documentazione contabile sino al 2005 ritenendo, prima dell’intervento legislativo ogggetto del blob, che non fosse più possibile alcun atto accertativo? Riapertura termini!?

  23. marco scrive:

    Si se pensi di aver commesso un reato tributario, tendenzialmente no negli altri casi. Però se ti fossero chiesti chiarimenti sul 2005 (che so il tuo fornitore ha emesso fatture false magari nei confronti di altri e non di te) come faresti a fornirli? Potresti (paradossalmente!) essere denunciato per distruzione della documentazione contabile che è un reato e a tua volta essere soggetto alla proroga?

  24. Baldo Gullo scrive:

    Non è possibile che abbia distrutto le scritture contabili 2005 prima dell’intervento legislativo poichè l’intervento legislativo è del 2006.
    E’invece possibile che qualche consulente poco avveduto il primo gennaio 2011 ti abbia detto che potevi distruggere le scritture contabili.
    In questo caso l’eventuale accertamento in assenza delle scritture contabili mi pare legittimo poichè c’è una fattispecie rilevante ex art 331 da denunciare art 10 d.lgs 74/00 (qualche dubbio può sussistere x la differenza tra il momento consumativo 2011 ed anno d’imposta – 2005) mentre il reato non sussiste per evidente assenza di dolo specifico. Hai distrutto le scritture xchè il tuo commercialista ha sbagliato in modo grossolano la consulenza non per non consentire la ricostruzione della tua posizione fiscale. L’accertamento per responsabilità contrattuale dovrebbe pagarlo il tuo commercialista, contro il quale dovresti agire in giudizio in rivalsa in caso di rifiuto al risarcimento del danno.

    E’ molto improbabile che un professionista ti consigli una cosa del genere, salvo che, ed ho avuto modo di vederne tanti nella pratica, ti eri avvalso di “prodotti fiscali” di natura fraudolenta è quindi rischiavi di venire accusato per frode fiscale.
    in questi casi il consiglio, peraltro, era di occultarla non di distrurgerla.

  25. Baldo Gullo scrive:

    in merito a quanto afferma luca mi pare che nel caso in specie non ci sia alcuna interdipendenza. si tratta di una questione pregiudiziale rimessa al giudizio della commissione. il processo penale non si fa per valutare se c’erano i presupposti per la denuncia, ma se ci sono i presupposti per la condanna – due cose ben diverse.
    In fondo l’unico giudice penale che decide sull’assenza dei presupposti per la denuncia è il pm che quando la riceve deve scegliere se inserirla nel registro dei reati ovvero nel registro dei fatti che non costituiscono reato.
    Se l’Ufficio “forza” strumentalmente la denuncia si dovrebbero verificare due casi: 1. racconta fatti reali e li qualifica erroneamente da denuncia – in questo caso il pm iscrive sul registro dei fatti che non costituiscono reato;
    2.racconta fatti materialmente non veritieri – in tal caso lo strumento dovrebbe essere la querela di falso di fronte al giudice civile e la sospensione del processo tributario.
    In vero ci può essere una terza ipotesi una forzatura interpretativa sulla rilevanza penale della fattispecie non scoperta dal pm. Qui dovrebbe essere la Commissione a valutare l’esistenza degli estremi per la denuncia ex 331 cpp . va da se che le motivazioni delle pronunzie di assoluzione o proscioglimento in questo terzo caso aiuterebbero il giudice tributario nella sua decisione.

  26. Luca scrive:

    Vorrei richiamare l’attenzione su quella che forse è la principale conseguenza di questa sentenza. L’accertabilità di quanto “autoconfessato” nel condono Iva 2002
    Ho aderito al condono tombale del 2002, ma nel 2008, per quanto riguarda l’Iva, la legge di condono è stata disapplicata perché in contrasto con la normativa europea.
    Sempre nel 2008, a termini ordinari scaduti, ricevo un avviso di accertamento basato su quanto dichiarato nel condono e sulla norma del raddoppio dei termini.
    La sentenza 247 della Corte Costituzionale è la pietra tombale definitiva sulle speranze di far valere le mie ragioni.
    So che il mio caso riguarda centinaia, se non migliaia di condonanti che hanno subito un accertamento con la medesima fattispecie (disapplicazione condono + raddoppio dei termini).
    Perchè a questo punto non proporre una CLASS ACTION contro lo Stato per la restituzione delle oblazioni versate per l’adesione al condono? Se non erro parliamo di diversi miliardi di euro. In questi tempi di bilanci statali in bilico credo che la cosa farebbe scalpore!
    Facciamo valere i nostri diritti, facciamo massa critica, dovrà pure valere qualcosa il detto l’Unione Fa La Forza!

  27. Luca Procopio scrive:

    Baldo,

    a leggere la sentenza della Corte Costituzionale e l’ordinanza di remissione alla Corte della CTP di Napoli è palese, invece, che ci fosse un processo pendente dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania sulla legittimità della domanda di condono presentata dal contribuente. Se è vero che la CTP poteva decidere senza alcuna sospensione visto che è pacifico che il condono non preclude accertamenti sui crediti, ciò che colpisce è la generale preclusione data dalla Corte costituzionale alla sospensione del processo tributario contro la ratio della norma stessa che la Cassazione aveva invece ben compreso nella sentenza 14281 del 2000.

  28. Paolo scrive:

    Riporto una considerazione che dimostra, a mio modo di vedere, come il termine indicato nella norma della legge Bersani Visco non può essere ordinariamente di 8 anni: recentemente c’è stata la pronuncia della Corte di Cassazione n° 21515/2010, a cui per altro fa seguito la circolare dell’ Agenzia delle Entrate n° 17/E del 2011, che argomentando sulle fideiussioni a garanzia dei rimborsi Iva, stabilisce chiaramente che il termine ordinario di decadenza è 4 anni sancendo il principio che, una volta decorsi i 4 anni, avendosi una definitiva cristallizzazione della posizione tributaria, la fideiussione non ha più alcuna utilità.
    Si deduce quindi che con l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della fideiussione (dopo i 4 anni) la Cassazione preclude qualsiasi possibilità al Fisco di controllare un’annualità scaduta, ivi compresa quella in cui si ipotizza un reato tributario

  29. Giacomo scrive:

    Paolo, la sua ipotesi di CLASS ACTION è pienamente fondata. Ricordo che nel luglio 2008, quando la Corte di Giustizia Europea ha contestato il condono Iva allo Stato italiano, alcuni giuristi avevano già ipotizzato una class action vs lo Stato Italiano per la restituzione dei circa 6 miliardi di euro incassati illegittimamente. Il Ministro delle Finanze con un comunicato stampa chiarì nel 2008 (con la norma sul raddoppio dei termini già vigente)che non vi era pericolo per la restituzione in quanto i contribuenti avevano beneficiato della preclusione da accertamento nel termine dei 4 anni (annualità 2002 spirata al 31/12/2007).
    Ora che la norma sul raddoppio ha piena costituzionalità sono presenti tutti i fondamenti per farsi restituire le oblazioni versate.

  30. Giacomo scrive:

    LUCA, pardonne, non PAOLO

  31. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Paolo (commento 28), solo per osservare che la Circolare n. 17/E del 2011 si preoccupa solo di preicisare che la mancata presentazione della fideiussione da parte del contribuente nel corso della istruttoria di “lavorazione” di un credito Iva chiesto a rimborso non blocca il decorso dei termini di decadenza dell’azione di accertamento sulla spettanza di quel credito Iva (a differenza, invece, della eentaule omessa presentazione da parte del contribuente di altra documentazione richiesta in sede di istruttoria per verificare la spettanza del credito Iva chiesto a rimborso) …la ratio è evidente: chiedo a rimborso il credito Iva, fornisco copia di tutte le fatture per i controlli, ma non riesco ad ottenere e presentare la fidussione a garanzia della richiesta di rimborso: che succedein questo caso? I termini rimangono sospesi “sine die”? ebbene la Ageniza dice con buon senso e correttamente che la mancata presentazione della fideissione non sospende sine die la decorrenza dei termini di decadenza. Essa non non si interessa e non si pronuncia affatto sula diversa questione di quali siano, nella novellata normativa (2006 e seguenti), in caso di violazioni comporatnti reati tributari, questi termini di decadenza dell’azioen di acceratmento a seguito dell’introduzione dell’art. 57 comma 3 (essa si limita a citare, incider tantum, l’ar. 57, primo comma ).
    Analogo discorso vale per la Cass. n. 21515 del 2010, da Te citata, che afferma analogo principio in relazione alla presentnazione della garanzia in caso di compensazione IVA di gruppo, stabilendo che detta garanzia non è necessaria quando il credito Iva è divenuto definitivo perchè non più accertabile (per scadenza dei termini), ma non pronucniandosi affatto sulla novellata normativa sulla durata differenziata dei termini di accertamento in rleazione alla diversa “gravita” della condotta (essa addirittra si riferisce ad un caso disicplinato dalla vecchia nomrativa ante 2006).
    In conclsuione, ritengo che la tua tesi si possa ben sostenere (come anche la tesi contraria), ma essa non mi sembra che trovi, a differenza di quanto Tu ritieni, alcuna avallo nei “materiali” che hai citato. Alemno, a me sembra così.
    un saluto

  32. Luigi scrive:

    Cari Luca e Giacomo, anche se i presupposti di Class Action ci sono tutti, e in effetti tutti coloro che aderirono al condono iva posso subire un accertamento, non credo proprio che lo Stato restituisca 20 miliardi di euro in piena battaglia per tenere i conti pubblici.

    Mi chiedo piuttosto, se dopo il condono anche coloro che hanno usufruito dello scudo fiscale debbano ora temere qualcosa a distanza di molti anni.

  33. Raffaello Lupi scrive:

    Giuseppe, non la denunzia penale,ma la sua possibilità , cioè bastava che la verifica si aprisse prima della scadenza, per far sorgere il dovere di rapporto , che poteva anche essere presentato dopo.
    ma come te lo devo dire che non è una questione di gravità, ma di coordinamento con le risultanze delle indagini penali!! Cioè consentire di fruire delle risultanze delle indagini penali…ma l’ho scritto in tutti i modi…e tu ridaje con la gravità ….allora se è una questione di gravità deve cadere tutto se l’imputato è innocente ..o no? E’ una questione di coordinamento delle istruttorie.
    Infine, mi sembra che il raddoppio non distingua per tipi di violazione, cioè “tutti i termini” sono prorogati se c’è una violazione penale, ed è giusto , nella logica che dicevo io, in quanto durante le indagini penali possono emergere elementi irrilevanti penalmente, ma che consentono nuove rettifiche fiscali. Comunque mi pare proprio che il raddoppio sia per tutti i possibili recuperi, così come sta scritta la norma. Che è un’altra di quelle dove si creano più problemi di quelli che si risolvano.

  34. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Raffaello,
    non è un problema di come me lo dici. Provo anche io a spiegarmi meglio. Fai finta, per un momento, che tu fossi il legislatore tributario e avessi voluto disporre, nell’ambito delle norme sull’accertamento amministrativo tributario, quanto segue (lasciando da parte per un momento l’azione penale, ma guardando solo agli elementi oggettivi della fattispecie):
    1) la violazione amministrativa di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture false può essere accertata, ai fini amministrativi, entro 8 anni successivi a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui quella fattura falsa è stata utilizzata;
    2) la violazione amministrativa di dichiarazione infedele mediante utilizzo di altri artifizi fraudolenti (diversi dall’utilizzo di fatture false) può essere accertata e contestata, in sede amministrativa, entro 8 anni successivi a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui quegli artifizi sono stati posti in essere;
    3) la dichiarazione infedele “semplice” (senza utilizzo di fatture false e/o altri artifici), realizzata mediante la deduzione in dichiarazione di costi non esistenti ovvero mediante la deduzione di costi non ammessi in deduzione dalla normativa fiscale (in quanto non inerenti, o non di competenza, etc.) può essere accerta, in sede amministrativa, entro 8 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, se la imposta evasa risulta superiore a 75.000 €

    4)la omessa dichiarazione di redditi imponibili comportanti una evasione d’imposta superiore a 75 mila Euro può essere accertata, in via amministrativa, entro 8+1 anni dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata;

    5) la dichiarazione infedele “semplice” (per costi non inerenti, , non di competenza o comunque non deducibili, ma non documentati con fatture false o arti artifizi), se comportante una imposta evasa inferiore a 75.000 euro, può essere, invece, accertata utilmente solo entro 4 anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (una sorta di prescrizione/decadenza breve per la minore offensività della condotta in termini tipologici e quantitativi)

    …ebbene e avessi voluto disporre quanto sopra, come avresti scritto, per ipotesi, la norma (non ti sto chiedendo se condividi questa differenziazione dei termini di accertamento amministrativo in relazione alla tipologia di evasione, che è un fatto di politica legislativa, ma come la avresti scritta la norma)? Riscrivendo righe e righe di individuazione della singole fattispecie di violazioni all’interno degli artt. i art. 43 del dpr 600 e 57 del dpr 633, o facendo un riferimento per relationem alle medesime fattispecie già previste dalla normativa penal tributaria e dicendo, sinteticamente e semplicemente, che per queste fattispecie di violazioni termini di accertamento sono raddoppiati e sono cioè a regime di 8 anni ?
    A me sembra che questo è il significato (o almeno uno dei possibili significati) letterale della suddetta disposizione, nonché la sua ratio sistemica.
    Inoltre, a livello di coordinamento dei termini dell’azione penale e con quella di accertamento della azione amministrativa , ti sembra giusto ed efficiente che un reato penal tributario (possa essere accertato) e si prescriva ad esempio in 6 + 1,5 anni, cioè in 7,5 anni, mentre a livello amministrativo l’evasione, per essere recuperata matrimonialmente dalla AF, deve essere scoperta solo nel termine massimo di 4 anni ? Sai ultimamente quante evasioni vengono scoperte solo in sede di indagini penali, dopo 4 anni dalla commissione del fatto evasivo (spesso nell’ambito di indagini penali condotte per scoprire altri reati non tributari) e che se non fosse stata introdotta quella disposizione, non avrebbero consentito alla AF di utilizzare i dati delle indagini penali per recuperare in sede amministrativa la maggiore imposta evasa?
    Insomma pagare le imposte non è essere privati della propria liberta personale, anche se non è piacevole (checché ne dica il Porf. Beghin in u Suo vecchio gradevole post). Mi sembra invece di capire che Voi ritenete che si possa essere privati della propria liberta personale da un PM per reati fiscali in 7,5 anni da quando si è commesso il fatto, mentre il fisco per richiederci i soldi, in sede amministrativa/patrimoniale, lo deve fare sempre e comunque entro 4 anni, altrimenti se la prende nel secchio? Forse è vero: in Italia la gente teme meno la galera, che una serie richiesta delle imposte…..allora a questo punto è inutile anche spiegare la tassazione attraverso le aziende e continuare ad alimentare questi polveroni mediatici contro le sentenze della Corte che mi sembra si siano limiate ad interpretare la norma secondo uno dei suoi possibili significati letterali e logico sistematici.

  35. Dario Stevanato scrive:

    Un termine per compiere una certa azione amministrativa non può dipendere da un fatto che, al momento in cui l’azione viene svolta, non si sa se si è verificato o meno. Non ci possiamo permettere di teorizzare un’azione amministrativa che, mentre si svolge, si trova in un “limbo”, in quanto potrebbe essere legittima o meno, a seconda di quello che sarà il suo esito. Che succede se una indagine fiscale compiuta dopo il quarto anno non mette capo ad alcun reato? Denuncio i verificatori per abuso d’ufficio, per violazione del domicilio etc.? E sì caro Giuseppe, perché se non salta fuori il reato il termine resta di quattro anni, e l’indagine è stata svolta senza potere: le norme che attribuiscono agli uffici i poteri di indagine presuppongono tutte l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Ma al momento di una indagine “postuma” (dopo il quarto anno), non si sa se un accertamento potrà o meno essere emanato, poiché ciò dipende dalla scoperta o meno di un reato- La norma sul raddoppio, nella lettura della Corte, legittima indagini meramente esplorative, fatte anche nell’ottavo anno, per vedere se putacaso spuntasse mai (oibò!) un’ipotesi di reato per riaprire le tombe… Come si concilia questo con l’efficienza dell’azione amministrativa? Ha senso concepire indagini esplorative? Su tutto aleggia poi un pericolo che ho già evidenziato: l’esperienza sul campo (almeno la mia) dimostra per ora che gli uffici tendono a forzare la mano (diciamo così…), riscontrando con una certa facilità ipotesi penali al solo fine di riaprire un termine chiuso (in un caso i verificatori hanno addirittura contestato la violazione di un reato societario, e non tributario, per riaprirsi il termine….). Insomma, non voglio buttare la croce addosso alla Corte, per carità, ma secondo me è stato creato un altro mostro,come temo il tempo dimostrerà.

  36. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Dario, grazie innazitutto per l’attenzione e per l’osservazione, che mi offre l’occasione per fare un precisazione (ad una obiezione che mi aspettavo e che io ho posto a me stesso tante volte, prima di convincermi di quello che sostengo in questa sede). Io credo che quello che è sottoposto a decadenza è il potere di accertamento, e non il potere istruttorio. Quindi nel tuo esempio non credo che esso sarebbe eserciatato illegittimamente. Sarebbe al massimo illegttimo un eventuale atto di acceratmento emesso dopo i 4 anni in cui si acceratno violazioni fiscali prive di i rlevanza penale (es. una dichirazioen infedele semplice sotto soglia). D’altronde quando la decadneza del potere accerattivo (ossia il potere di emettere un atto impositivo vincolante se non impugnato nei temrini) è subordnata dalla legge all’accertamento di un fatto complesso (al cui verificarsi uil temrine per l’emissione dell’atto di acceratmento potrebbe o meno essre spirato) mi sembra logico ritenere che l’AF possa eserciatre a tal fine i relativi poteri istruttori. Quello che nuovo quadro normativo sarebbe illeggittimo, o quantomeno abusivo per carenza di un interesse concreto, è un eventual esercizio dei poteri istruttori oltre gli 8 anni. Infatti dopo 8 anni, qualuqnue cosa scopri, la scopri inutilmente ai fini amministrativi.

    Mi risulta che in diritto amministartivo potere istruttorio e potere di ccertamento (ossia di emanzazione del propvvedimento amministartivo) possao essere tenuti distrinti ed anche Raffalelo mi sembra nel suo ultimo manuale (a pag. 354) distingue tra esrecizio dei poteri istruttori e potere di acceratmento, rilevando che l’esercizio dei poteri istruttori non è sottoposto ad alcun termine, fermo retando che esse dovrebbe essere collegato almeno alla poetnzialità di poter scoprie qualcosa ancora di di utile (nel nostro caso qualcosa di utile può essre scoiperta fino a 8 anni dopo).
    Ti chiedo scusa in anticipo se ho preso una cantonata, ma sono in buona fede e cerco solo di capire.

  37. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Riscrivo in modo meno pasticciato il mio precedente messaggio:
    Dario, grazie innanzitutto per l’attenzione e per l’osservazione, che mi offre l’occasione per fare un precisazione (ad una obiezione che mi aspettavo e che io ho posto a me stesso tante volte, prima di convincermi di quello che sostengo in questa sede). Io credo che quello che è sottoposto a decadenza è il potere di accertamento, e non il potere istruttorio. Quindi nel tuo esempio non credo che il poter istruttorio sarebbe esercitato illegittimamente, se non si scopre nulla dopi i 4 anni. Sarebbe, invece, senz’altro illegittima l’eventuale emanazione di un atto di accertamento dopo i 4 anni, in cui si accertino violazioni fiscali prive di rilevanza penale (es. una dichirazione infedele semplice sotto soglia), il cui potere di contestazione decade nei 4 anni. D’altronde quando la decadenza del potere accertativo (ossia il potere di emettere un atto impositivo vincolante se non impugnato nei termini ) è, pere scelta del legsilatore, variabile (8 o 4) in funzione del tipo di fatto che potrebbe essere scoperto nel corso della istruttoria mi sembra logico ritenere che l’AF possa esercitare a tal fine i relativi poteri istruttori entro il massimo termine utile (ossia 8 anni). Pertanto, quello che nuovo quadro normativo sarebbe illegittimo, a mio giudizio, o quantomeno abusivo per carenza di un interesse concreto, è un eventuale esercizio dei poteri istruttori oltre gli 8 anni. Infatti dopo 8 anni, qualunque cosa scopri, la scopriresti inutilmente ai fini amministrativi.
    Mi risulta che in diritto amministrativo potere istruttorio e potere di accertamento (ossia di emanazione del provvedimento amministrativo finale) possano essere tenuti distinti ed anche Raffaello mi sembra nel suo ultimo manuale (a pag. 354) distingue tra esercizio dei poteri istruttori e potere di accertamento, rilevando che l’esercizio dei poteri istruttori non è sottoposto ad alcun termine, a ben guardare, fermo restando che esso dovrebbe essere collegato almeno alla potenzialità di poter scoprire qualcosa ancora di utile (nel nostro caso qualcosa di utile può essere scoperto fino a 8 anni dopo).
    Ti chiedo scusa in anticipo se ho preso una cantonata, ma sono in buona fede e cerco solo di capire

  38. Dario Stevanato scrive:

    Giuseppe, quello che dici è probabilmente sostenibile, ma ci allontaniamo sempre di più dalle ragioni per cui fu inserita la norma. Il punto da mettere a fuoco è che il raddoppio dei termini, per dichiarazione espressa del legislatore, non è stato concepito per prolungare i tempi delle indagini amministrative-fiscali, ma per consentire all’Ufficio, che ha rilevato una notizia di reato, di non dover precipitare l’emissione dell’avviso di accertamento, consentendogli di “congelare” il termine in attesa delle risultanze probatorie emerse nel processo penale, da trasfondere nell’accertamento tributario. Il raddoppio non è funzionale ad una estensione del tempo per fare l’indagine fiscale, ma alla circolazione del materiale probatorio. Ed infatti la Corte è stata costretta ad annacquare la ratio della norma, minimizzando l’aspetto della circolazione del materiale probatorio. Nella lettura che ne dai tu, la norma consentirebbe agli uffici di fare indagini “al buio”, meramente esplorative (non si sa mai, dovesse emergere un reato), anche alla fine dell’ottavo anno, con immediata emanazione dell’avviso di accertamento. Che c’entra tutto questo con la circolazione del materiale probatorio, che per definizione non vi sarebbe?

  39. marco scrive:

    Nel tentativo di darne un’interpretazione più aderente all’intenzione del legislatore la norma secondo me potrebbe riformularsi così:
    “Nei casi in cui è stata esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74 del 2000, anche se è stata pronunciata sentenza di assoluzione o di proscioglimento dell’imputato, i termini per l’accertamento sono raddoppiati”.
    Con due vantaggi:
    - evitare l’escamotage della denuncia per reati non tributari ad uso proroga dei termini (vedi un commento precedente)
    - introdurre (in via indiretta) un filtro del P.M. che non eserciterà (spero) azioni penali su notizie di reato infondate al solo scopo di ottenere la proroga.
    Che dite?

  40. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Dario, quello che tu dici lo condivido, in questo senso: se la ratio legis fosse stata solo quella di consentire una proroga “eccezionale” dei termini ordinari di accertamento (assunti essere psri a 4) nel limitato caso in cui prima della scadenza dei suddetti termini di 4 anni l’evasione penalmente fosse gia’stata scoperta ed oggetto di denuncia, l’interpretazione piu’ conforme a questa ratio sarebbe senz’altro quella da te indicata, che condividirei senza alcuna ombra di dubbio. A me tuttavia questa interpretazione della ratio legis mi sembra troppo limitata (offrendo una soluzione a pochossimi casi concreti dove l’evasione penalmente rilevante viene gia’ scoperta nei primi 4 anni, ma a ridosso della scadenza, e si tratterebbe di dare solo del tempo in piu’ alla AF per confezionare l’atto di accertamento). Inoltre, se questa fosse stata la unica ed assorbente, ratio legis, penso che il legislatore avrebbe scritto(o dovuto scrivere) una cosa diversa da quella che ha scrittto, precisando ad esempio che” ove prima dellla scadenza dei termini di cui al comma 1, viene accertato un reato tributario comportante obbligo di denuncia penale, i medesimi i termini di accertamento sono raddopiati”. Ma detto in termini semplici, che utilita’ pratica avrebbe avuto prorogare di altri 4 anni i termini per accertare una evasione, che se fosse corretta questa interpretazione, sarebbe dovuta comunque essere gia’ stata scoperta in tempo utile prima della scadenza dei 4 anni ? Giusto per dare un po ‘ di tempo in piu’ per confezionare l’attto di accto, nel caso in cui l’evasione venga scoperrta entro i 4 anni ma ridosso dellla scadenza del 4 anno. Mi sembra poco convincente dare altri 4 anni in piu’ per confezionare un atto di accertamento relativo ad una evasione comunque gia’ ” puzzicata” in tempo utile prima dellla scadenza dei 4 anni.
    A me sembra invece che la ratio legis piu ‘ convincente ( e piu’ aderente anche al significato letterale dellla disposizione)
    sia quella di consentire alla AF di avere termini raddopiati di 8 anni ( tendenzialmente in linea con quelli di 7,5 anni che si hanno sul versante penale) per accertare ( e richiedere) le imposte per le violazioni piu’ gravi ( a nulla rilevando, la successiva sorte del processo penale e se magari quel processo penale andra’ poi in prescrizione…… Qui si tratta, solo di chiedere le imposte ed avere 8 anni per accertare in sede amministrativa le violazioni tributarie piu’ gravi non e’ una sanzione impropria soche colpisce solo chi subisce una denuncia penale per reati tributari prima dei 4 anni ordinari.
    Inoltre una tale lettura offrirebbe una risposta pratica anche
    al caso in cui l’evasione penalmente rilevante emerge, nell’ambito di una indagine penale’, dopo i 4 anni, consentendo alla AF di utilizzare le risultanze di quelle indagini fino alla scadenza dell’ottavo anno.
    Ma questa s’intende e’ solo la mia interpretazione della norma, che potra’ rivelarsi senz’altro errata e sono disposto in futuro, non appena convinto, a mutare opinione. In via generale, questo scambio di idee, di cui ti ringrazio infinitamente, conferma che la ” pre comprensione” che noi abbiamo in mente di quella che assumiamo essere la ratio legis orienta in modo decisivo il nostro aproccio al testo e alla atribuzione di significato che siamo disposti a dargli. Nostro compito e’ distinguere le varie interpretazioni plausibili e spenderci con argomenti per sostenerle da quelle ” aberranti”
    ” illogiche” . Quella della Corte ( che e’ anche la mia) mi sembra una interpretazione plausibile, anche se non necessariamente da condividirsi, ma giammai illogica o aberrante. Solo questo e nulla di piu’.
    Ciao e grazie ancora per il proficuo scambio di idee, di cui ti sono riconoscente.

  41. Piero Postacchini scrive:

    Egr. Prof.
    la sentenza 247 a mio avviso è scandalosa, sono meravigliato che la stessa è stata redatta da un tributarista, tale interpretazione si scontra contro i principi di certezza del diritto, dell’affidamento e della ragionevolezza, in funzione dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente.
    l’art.57 prescrive che i termini sono raddoppiati “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia”…
    Con l’interpretazione letterale della norma, il presupposto normativo per il raddoppio non è l’obbligo della denuncia ma bensì la violazione, gli uffici prima dell’accertamento nel termine più lungo devono avere una violazione accertata per la quale vi sia l’obbligo della denuncia.
    Con tale interpretazione la norma di fatto diventa inoperante (l’ufficio non può accertare definitivamente una violazione su un periodo d’imposta per la quale è già decaduta l’azione).
    La norma è scritta male, l’intenzione del legislatore era di raddoppiare i termini nel caso di violazioni tributarie accertate nel corso di accertamenti penali che hanno un termine di prescrizione più lungo del tributario.
    Il problema si può risolvere con una interpretazione che il termine “violazione” si riferisca a quella penale e non a quella tributaria, in tale modo in caso di accertamento di violazione “penali” che comporta obbligo di denuncia i termini sono raddoppiati, gli uffici quindi devono aspettare l’esito dell’accertamento penale per procedere a quello tributario.
    In alternativa il legislatore dovrebbe intervenire con una modifica normativa che impedisca la riapertura dei periodi chiusi, per risolvere il problema, che allo stato attuale, invece di attirare gli investitori esteri, tale interpretazione crea panico allontanandoli dalle nostre aziende, ci accusano che nel nostro diritto non vi è certezza.
    Nella sentenza al punto 5.1.1. viene ribadito che le norme dello Statuto non hanno rango costituzionale, ma le stesse non erano l’interpretazione dei principi costituzionali?

  42. Raffaello Lupi scrive:

    Caro postacchini, tutto giusto, meno la meraviglia che sia stata scritta da un tributarista…non ha capito che i tributaristi, o meglio l’assenza dei tributaristi è il vero problema? Riguardati questi post

    http://raffaellolupi.postilla.it/2009/06/19/tassazione-teorie-e-professionisti/

    http://raffaellolupi.postilla.it/2010/10/19/sulla-tassazione-attraverso-le-aziende-scienziati-delle-finanze-a-meta-del-guado/

    http://raffaellolupi.postilla.it/2011/02/11/il-fisco-puzza-dalla-testa-che-non-ha-capito-la-tassazione-attraverso-le-aziende/

    E’ inutile stupirsi …..risparmiamo tempo quando ne troviamo uno che fa un discorso sensato…

  43. Raffaello Lupi scrive:

    cioè risparmiamo tempo stupendoci quando ne troviamo uno che fa un discorso sensato..si risparmiano tante delusioni se ci si aspetta sempre il peggio!!!
    Comunque la morte della riflessione nella materia chiamata “diritto tributario” ha origini più generali in un disorientamento complessivo delle scienze sociali, dello studio dell’organizzazione della convivenza, sulla imitazione delle scienze fisiche da parte delle scienze sociali, che ha trasformato gli economisti in matematici, i giuristi in avvocati, i politici in comunicatori…Diciamo che diritto tributario , essendo un crocevia di diritto, economia e politica, è stato particolarmente colpito da questo disorientamento…i suoi accademici non sono peggio della media, ma è il settore che fa venire fuori tutti i mali oscuri delle scienze sociali, che in altri settori più specializzati si vedono di meno. Resta in fatto che i tributaristi sono abili macchine da soldi avvocatesche, chierici pieni di complessi e di confusioni, oppure un misto dei due, secondo le varie sfumature che caratterizzano la condizione umana. E’ la cultura del “qualcuno dice che” “dell’ io dico che qualcuno dice”, ad aver rovinato tutto.
    Giuseppe, anche tu lascia perdere nella ricerca di una razionalità totale dove c’erano solo confusi spunti…comunque sono totalmente d’accordo con Dario, nel senso che la logica della sciagurata norma del 2006 è procedurale, diretta cioè a permettere all’agenzia di beneficiare delle risultanze penali. Senza essere strozzata nel termine. Non c’è una idea di “violazione più grave” per cui i termini si allungano…se io avessi voluto scrivere quello chedici tu avrei scritto che “per le violazioni che comportano denunzia per un reato tributario, e per tutti gli accertamenti e le rettifiche derivanti dagli elementi emersi a seguito delle indagini relative alla denunzia, i termini sono raddoppiati. Cioè l’avrei legata alla violazione e agli elementi emersi nel corso dell’indagine sulla violazione, non a tutte le violazioni del periodo di imposta indifferenziatamente, nel loro complesso. Inoltre osservo che i 75 mila euro di imposta in assoluto sono ridicoli per aziende di grandi dimensioni..vieri ceriani responsabile fiscale di bankitalia mi diceva che lui è sempre sopra la soglia del penale…dammi retta Pino, per avere un giorno un diritto tributario serio bisogna oggi smettere di prendere sul serio i suoi professori.

  44. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Caro Raffaello,
    Questa vicenda, al di la ‘ di come la si pensi, dimostra che le norme scritte e pensate male, che spuntano come funghi dalla penna di a un legislatore distratto e oscuro, che scrive articoli fatti di centinaia di commmi,senza previo dibatttito pubblico e nel vuoto pneumatico ed asssordante di una comunita ‘ scientifica del dirittto tributario autoreferenziale, che produce sole cattedre, titoli, e articoli noiosi e pedanti su questioni di lana caprina, senza produrre riflessioni sui problemi della tassazione e sulle posssibili risposte, incapace quindi di essere di guida del legislatore, dellla ammmiistrazione e della opinione pubblica, che consenta di metabolizzare il problema e la risposta, ….sono come le coperte corte….da qualunque parti le tiri lasciano sempre scoperta una parte del problema……ed in questa confusione generale ogni tentativo dei singoli di razionalizzare cio’ che e’ stato scrittto male e senza una riflessione organica precedente e’ destinato a rimanere un parziale fallimento.

  45. Raffaello Lupi scrive:

    Già Pino, perchè è il fallimento della “cultura dei materiali” cioè del “qualcuno ha detto che..qualcun altro ha replicato che, e quindi speriamo che qualcuno provveda nel senso che…” ..Bisogna sostituire alla cultura dei materiali quella dei comportamenti, ed è l’unico modo per capire i materiali…Del resto qual’è il dato di una scienza sociale, se non il dato sociale, riferito al settore ovviamente. Mentre l’accademia o cesella il rapporto tra normette casuali, oppure sproloquia di uguaglianza, tassazione espropriativa, sviluppo, solidarietà e altri discorsi generici. Le istituzioni cercano tutte di “pararsi” togliendosi di impaccio, ed è del tutto legittimo…i giudici lo potevano fare anche in queszto caso, senza avventurarsi a dichiarare illegittima la norma censurata.

  46. Paolo scrive:

    Buongiorno Giuseppe, in merito alle sue considerazioni del punto 31 vorrei aggiungere una ulteriore nota.
    A mio parere, sia la Cassazione sia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, nell’escludere la necessità della fideiussione (considerando precluse le possibilità di accertamento), avrebbero tenuto conto dei termini lunghi della Bersani Visco se avessero contemplato la possibilità di termini oltre i 4 anni, fosse solo per il fatto che entrambe sono posteriori alla Bersani Visco. Ma è evidente che non l’hanno né contemplata né citata.

    Concludo legandomi al dibattito sulle norme incerte ed oscure: sono pienamente d’accordo con tutti quelli che affermano che sia proprio la mancanza di chiarezza del nostro ordinamento a creare tutto questo caos.
    Mi chiedo anzi perché il potere legislativo ed esecutivo non intervengano a dirimere e chiarire le principali controversie interpretative, facendo risparmiare soldi e fatiche ad imprese e fisco.

  47. leonardo leo scrive:

    L’allarme che lancia il Prof. Stevanato, post n. 3, è più che giustificato: evidenzia che l’A.f. potrebbe attivarsi al solo fine di scovare una violazione che comporta l’obbligo di denunzia ex art 331 c.p.p. e così riaprire i termini per anni già “decaduti” e proprio l’eventuale opposizione del contribuente di esibire le scritture, perché i periodi di imposta sono scaduti, legittimerebbe quella violazione che raddoppia i termini.
    Si deve quindi porre un argine a questa possibile situazione tragicomica.
    Proviamo a rispondere a questa domanda: l’A.f. può iniziare una verifica fiscale dopo il termine ordinario per l’accertamento?
    No, perché deve collegare l’esercizio dei poteri istruttori ad un periodo di imposta accertabile.
    Peraltro lo Statuto del contribuente impone una serie di obblighi all’inizio della verifica tra cui quello …di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda…).
    Non si condivide lo sganciamento tra poteri istruttori e potere di accertamento (l’art 32 DPR 600 riconosce i poteri agli Uffici ai fini accertativi).
    Peraltro i funzionari dell’Agenzia delle entrate non sono organi di Polizia giudiziaria (si veda Cass sez Penale, Sentenza 9 marzo – 4 aprile 2011, n. 13494). Non a caso il 3 comma dell’art 43 DPR 600 richiama l’art 331 c.p.p., che si riferisce ai pubblici Ufficiali (qualifica dei funzionari della A.f.), e non il 347, che si riferisce alla P.G..
    Solo la P.G. (qualifica rivestita dalla G. di F. e da parte di funzionari dell’Agenzia delle Dogane) può, dopo il termine “ordinario”, attivarsi per acquisire anche d’iniziativa la notitia criminis.
    Ma deve farlo nell’ambito dei poteri previsti dal c.p.p. e non dei poteri istruttori ai fini fiscali.
    Cioè la G. di F. non può, solo perché riveste anche la qualifica di P.G. (oltre a quella di P.T.) iniziare una verifica fiscale di periodi di imposta non più accertabili.
    La differenza non è solo di “ambiti” operativi (P.G. o P.T.) ma di differente disciplina.
    Se la G. di F. agisce come P.G. deve rispettare le regole del c.p.p., così, ad esempio, il soggetto assume la qualifica di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini con una serie di garanzie poste proprie dal c.p.p. .
    Si pensi all’art 191 c.p.p. quale presidio al rispetto di dette regole “inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite” e al diverso trattamento che hanno le prove illegittimamente acquisite nell’ambito della verifica fiscale dove la giurisprudenza, per fortuna non tutta, afferma l’opposto principio “male retentum bene captum”).
    Certo che ove la A.f. o la G. di F., quale P.T., attivasse una verifica fiscale per periodi di imposta scaduti il Giudice tributario dovrebbe porre l’argine, e assolvere la funzione che la Corte costituzionale gli ha assegnato, affermando l’illegittimità della acquisizione perché effettuata in violazione dello stesso art. 331 c.p.p. “ .. i pubblici ufficiali i gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato…” e quindi escludere la sussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini.
    Infatti i funzionari hanno agito al di fuori delle loro funzioni o servizio.
    L’A.F. può quindi imbattersi in una violazione che comporta l’obbligo di denuncia non può “ricercarla”. Potrebbe accadere che accertando un periodo di imposta accertabile o altro contribuente emerga la violazione de qua, per anni non accertabili, e quindi scatti il raddoppio.

    Ma vediamo un’altra ipotesi.
    Potrebbe anche accadere che il funzionario apprenda, fuori dal termine “ordinario”, la notitia criminis a causa (non nell’esercizio “legittimo”) delle sue funzioni (il vicino di casa, che vuole rimanere anonimo, gli sussurra che il suo dirimpettaio, “col quale ci sono buoni rapporti di vicinato !!!” , emette fatture false).
    In questo caso dovremmo ammettere che il funzionario possa aprire una verifica fiscale sulla base di detta notizia, poi magari non denunci, ex art 331 c.p.p., pur essendone obbligato, al P.M. quanto riferitogli e legittimamente proceda ad emettere avviso di accertamento, magari sulla base di riprese diverse da quelle “sussurrategli”.
    Incidentalmente è opportuno dire che simili acquisizioni non potrebbero, o forse è meglio dire “dovrebbero” , trovare nessuna possibilità di essere prese in considerazione dalla Procura non rivestendo i crismi della “notizia di reato”, ma potrebbero partorire un bell’avviso di accertamento, in termini di recuperi.
    La stessa Cassazione ha cercato di individuare gli elementi che fanno scattare l’obbligo di denuncia (non basta il sospetto di attività illecita, ma il P.U. deve individuare con sicurezza gli elementi del reato denunciando).
    E’ evidente che il giudice tributario, nella denegata ipotesi che ciò accadesse, si troverebbe non ad applicare la legge ma a riportare, come da Corte costituzionale, negli argini del buon senso una situazione che, forse, è sfuggita di mano al legislatore.

    Per rispondere all’altra domanda del prof. Stevanato: il contribuente può rifiutare l’esibizione delle scritture contabili perché riguardanti anni scaduti?
    Per quanto scritto sopra l’A.f non può attivare la verifica fiscale per anni scaduti (cosa diversa è se è in corso una verifica legittimamente avviata e quindi potrebbe chiedere detta documentazione).
    Quindi non dovremmo trovarci in questa situazione, qualora ciò avvenga il contribuente non può rifiutare l’esibizione perché incorrerebbe nella violazione dell’art 10 D.Lgs 74/2000, e legittimerebbe, perciò solo, il raddoppio.
    Il rimedio spetta, poi, al Giudice tributario, sulla base di quanto ho scritto sopra.
    Purtroppo, il rimedio all’esercizio illegittimo del potere dell’A.F. di richiedere documenti per anni “scaduti” non sta nel rifiuto del contribuente.
    Infatti, se leggiamo l’art 22 DPR 600/73 come obbligo di conservare le scritture contabili fino a quando non siano definiti gli accertamenti e il termine del 3 comma dell’art 43 (o 57 IVA) come termine autonomo da quello ordinario (4 e 5 anni), dobbiamo concludere che coloro che se ne disfano prima del termine “lungo” commettono il reato di cui all’art 10 D.LGS 74/2000 “.. occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione..”, che legittima il raddoppio del termine
    La stessa Corte costituzionale ha dato una lettura autonoma dell’art 22 DPR 600 in relazione ai termini di cui al 1 e 2 comma e al 3 comma. Per cui le scritture devono essere conservate per il doppio dei termini pena la violazione dell’art 10 D. Lgs. 74/2000.
    Evidentemente non è una situazione facile.
    p.s. scusatemi per la lunghezza

  48. Francesco Ricciardi scrive:

    Egr. Prof.
    Vale la pena commentare la sentenza?
    Ritengo che, non serva a nulla!!
    Tuttavia le Voglio segnalare (ritengo) la prima sentenza amessa dalla CTP di Parma il 02/08/2011, in cui avevo sollevato incidente di incostituzionalità, sul raddoppio dei termini.
    Orbene, oltre ad averlo valutato pretestuoso, si è ritenuto la segnalazione del presunto reato in capo all’amministratore di una SRL, valida per il raddoppio dei termini per i soci. E condannato il socio/contribuente alle spese di € 10.000,00. Ritiene che questo sia uno scandalo o un atto terroristico?
    Cordialità

  49. Luca scrive:

    Incredibile!!
    Qualcuno ha comprato una pagina intera su Italia per chiedere l’utilizzo del raddoppio dei termini e riaprire il condono iva 2002. In pratica si chiede di fare gli accertamenti a tutti quelli che fecero il condono iva nel 2002 che, con il raddoppio, è accertabile sino a fine 2011.

  50. Baldo Gullo scrive:

    x luca avevo frainteso. Ciao

  51. Luca scrive:

    Sono riuscito a recuperare il testo della lettera pubblicata su Italia Oggi:

    Il 25 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n.247 nella quale viene decretata la costituzionalità della norma per il cosiddetto “raddoppio dei termini di accertamento”, contenuta nella legge 248/2006 (legge Bersani Visco). Tale norma prevede il raddoppio dei termini di accertamento, da 4 a 8 anni, in presenza di violazione tributaria.
    La citata sentenza impone una considerazione legata alla legge di condono n. 289/2002 che nelle intenzioni del legislatore doveva essere una sanatoria per tutti coloro che avevano situazioni contabili da sanare. Nei dettagli, con quella legge di condono lo Stato stringeva un patto con i contribuenti, esortandoli a denunciare le proprie irregolarità per sanarle con il pagamento di un’oblazione (massimo il 2%). Venivano così cristallizzate tutte le dichiarazioni, comprese quelle a credito (quest’ultime non si escludevano come nel condono del 1991), e si pagava l’oblazione in base all’imponibile in dichiarazione, anche se questa esponeva solo un credito che veniva, con il condono, sanato.
    Nel 2008 la Corte di Giustizia Europea dichiarò illegittima la legge con riferimento all’Iva e il Ministro delle Finanze corse ai ripari (per evitare che fosse chiesto il rimborso di quanto paga to inutilmente per il condono Iva) rassicurando i contribuenti “autodenunciati”, che i termini per l’accertamento delle somme dichiarate erano comunque scaduti il 31/12/2007, per cui erano al riparo da qualsiasi azione di recupero; i condonanti avevano comunque usufruito del benefit “preclusione da ogni accertamento”, acquistato con il pagamento dell’oblazione.
    Tale assunto viene ora smentito, oltre che dalla Ue, anche dalla Corte Costituzionale: dopo la sentenza 247 della Consulta viene, infatti, certificato che la legge di condono del 2002 non garantisce nulla e i termini per l’accertamento
    delle somme, eventualmente evase, non sono scaduti il 31/12/2007 ma sono tuttora aperti e lo saranno fino al 31/12/2011.
    Se l’Amministrazione Finanziaria ritiene valido questo assioma applicato a 330 contribuenti che avevano effettuato il condono ai fini IVA (come dichiarato pubblicamente dalla stessa amministrazione, ma al momento dovrebbero
    essere un migliaio), tenendo presente che:
    • i contribuenti che aderirono alle misure perdonistiche ai fini IVA erano circa un milione;
    • le prove utilizzate per l’accertamento sono la dichiarazione di condono e le relative scritture di riporto al 1/01/2003 (come imposto dall’articolo 14 della legge 289/2002);
    • un principio cardine della Costituzione dello Stato Italiano è che la legge è uguale per tutti;
    • tutti i condonanti presentavano la medesima fattispecie;
    • nei prossimi 3 mesi scade l’accertamento per l’annualità 2002;
    dunque l’Amministrazione Finanziaria, o la Guardia di Finanza, sono tenuti, per legge, ad applicare questa prassi a TUTTI , recuperando decine di miliardi di euro per le casse dello Stato.
    In mancanza verrebbe meno il principio cardine che LA LEGGE è UGUALE PER TUTTI , oltre a realizzarsi un mancato recupero per lo Stato di gettito altissimo (si pensi solo ai grandi
    contribuenti!)

  52. Gianni scrive:

    questa lettera “sadica” secondo me o l’ha scritta, per spirito di vendetta, uno degli “sfigati” 330 contribuenti a cui hanno già contestato l’inefficacia del condono del 2002 per la parte relativa all’IVA (a seguito della famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2008) ovvero l’ha scritta il Prof. G. Falsitta (a buon intenditore poche parole)!
    Per fortuna che mancano solo pochi mesi al 31.12.2011!!!

  53. Raffaello Lupi scrive:

    L’amministrazione finanziaria dovrebbe rispettare i patti del legislatore con i contribuenti , la tutela dell’affidamento, perchè la sentenza della corte di giustizia non diceva affatto che il condono del 2002 era inefficace per i singoli. Ovviamente, l’affermazione dell’amministrazione sulla scadenza del termine il 31 dicembre 2007 dopo la bersani visco, confermava che i termini chiusi non si riaprono. Comunque la sentenza conferma due cose che non ci si deve aspettare nulla dalla corte costituzionale e ancora meno dai tributaristi, finchè la schizofrenia sociale sul tema non sarà sopita. Al che cercherò di dedicarmi …de hoc satis

  54. rraudino scrive:

    “Comunque la sentenza conferma due cose che non ci si deve aspettare nulla dalla corte costituzionale e ancora meno dai tributaristi, finchè la schizofrenia sociale sul tema non sarà sopita. Al che cercherò di dedicarmi …de hoc satis”
    Lodevole sforzo, prof. Lupi Ma a me sembra -come d’altronde è emerso dall’intero dibattito- che a preoccupare -piuttosto che la skizofrenia sociale- è il ‘battibecco’ in atto tra l’Alta Corte Europea e la Consulta: col risultato -nefasto!- che a rimetterci potrebbero esser proprio i contribuenti che si sono avvalsi della l.n. 289/02_ Anche se mi chiedo, e chiedo a ki più ne sa, se esista in realtà (la tutela di) un affidamento ‘da condono’…

  55. Felix scrive:

    A mio avviso, di fronte a tale deriva interpretativa, sussiste solo una soluzione: abrogare la norma che consente il raddoppio dei termini per l’accertamento, poiché è mal scritta e si presta ad interpretazioni capziose e di comodo.

  56. Karl scrive:

    Un plauso al prof. Gallo! Una sentenza che non fa una piega.

  57. Raffaello Lupi scrive:

    Ripeto “de hoc satis” abbiamo detto abbastanza. I materiali e gli adempimenti restringono la mente. E una sistematizzazione di un settore della convivenza sociale non può venire da contabili, avvocaticchi, macchine da soldi e burocratini frustrati che si bacchettano su cineserie di dettaglio. Non bisogna smettere di cercare di costruire una teordia della tassazione, ma bisogna spostarela su altri interlocutori. O su una minoranza di addetti ai lavori che prendano dimestichezza con le grandi questioni per intervenire sulle piccole. Non metterò altri commenti in questo argomento, perchè torno al titolo. Commentare ancora la sentenza è inutile, e dire bravo gallo mi sembra il modo giusto per finire battibecchi da pollaio. Da dove nascono solo ostacoli alla richiesta delle imposte. Che vanno chieste subito dal fisco sul massimo numero di situazioni dove le aziende non arrivano. Non dieci anni dopo, anche grazie alla riapertura dei termini, a un due percento di sfigati.

  58. Luca scrive:

    Articolo di MF su vicenda condono 2002 + raddoppio dei termini:

    Fisco: potrebbe fare marcia indietro su condono

    Mettetevi nei panni di un imprenditore cui dieci anni fa
    lo Stato ha proposto un patto.

    Gli ha offerto, a fronte del pagamento di una somma di denaro, di
    perdonargli tutti i peccati fiscali commessi fino a quel momento, scrive
    Milano Finanza. Anche sull’Iva, la piu’ importante delle imposte per chi fa
    impresa. Quell’accordo ovviamente si chiama condono. Adesso pero’ il Fisco
    potrebbe essere costretto a rimangiarsi la promessa e chiedergli indietro
    tutto quello che due lustri fa gli aveva abbonato. E con gli interessi. Il
    problema e’ che nei panni di questo imprenditore, nei prossimi tre mesi,
    rischiano di doversi calare in tanti. Centinaia di migliaia di
    contribuenti, secondo alcuni. Colpa di una sentenza della Corte
    Costituzionale che rischia di rappresentare una mina per le imprese e che
    ha gia’ fatto scattare il campanello d’allarme in molte societa’ quotate,
    che alle sanatorie di Giulio Tremonti del 2002 avevano aderito in massa.
    Qual e’ il problema? Per capirlo bisogna fare un passo indietro. Durante la
    breve parentesi del governo Prodi, il viceministro dell’Economia Vincenzo
    Visco firmo’ un decreto, assieme a Pierluigi Bersani, che prevedeva tra le
    altre cose il raddoppio dei termini di accertamento nei casi di illeciti
    tributari per i quali e’ previsto l’obbligo di denuncia penale. Come dire,
    una sorta di prescrizione lunga (otto anni invece di quattro), quando
    l’illecito tributario e’ perseguibile anche penalmente.

  59. Luca scrive:

    Lettera di un impresa meridionale a Italia Oggi:

    Io, meridionale, sfigato del fisco

    Contrariamente a quanto espresso dall’imprenditore vicentino nell’articolo del 9 agosto, noi crediamo di essere la prova vivente che al sud non vi è alcuna tolleranza del fisco verso le irregolarità contabili. Infatti, ci troviamo ad essere uno dei 330 contribuenti (su un milione di casi) noti in questi giorni come gli «sfigati» – definizione apparsa su diversi blog tributari – che hanno prima aderito al condono Iva del 2002 e poi, a distanzia di anni, si sono visti bussare il Fisco alla porta per riscuotere quanto «autodenunciato» con il condono.

    La vicenda, crediamo, è ormai nota: nel 2003 il governo (anche allora Berlusconi premier e Tremonti alla guida del Mef) propone ai contribuenti un condono tombale con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo degli investimenti. Aderiscono un milione di contribuenti ma, nel 2008, prima la Corte di Giustizia Europea, poi la Cassazione, disapplicano il condono in materia Iva per incompatibilità con l’ordinamento comunitario. Sempre nel 2008, la nostra impresa riceve l’accertamento del fisco relativo al 2002 e, pur essendo i termini ordinari scaduti, ci viene opposta la norma della legge 248/2006 che permette il raddoppio dei termini di accertamento. Recentemente (25 luglio 2011) quella norma ha avuto l’avallo della Consulta (sentenza n. 247/2011) che ne ha sancito la piena costituzionalità, per cui noi ed altri 329 (fonte Agenzia delle Entrate – lettera alla stampa di novembre 2010) siamo ufficialmente diventati gli «sfigati» che hanno subito questo combinato disposto (disapplicazione del condono Iva con raddoppio dei termini di accertamento). La valutazione negativa di tale paradosso è stata espressa nei giorni scorsi anche dai maggiori esperti nazionali di diritto tributario.

    Quanto riportato crediamo che basti a dimostrare che non c’è alcuna tolleranza del Fisco verso le imprese del Sud. E’ un dato di fatto, anzi, che se la fattispecie che ci ha penalizzato, pur essendo uguale per tutte le imprese che aderirono al condono iva, è rimasta fin ora confinata a pochissimi casi (e così sarà salvo un mutato atteggiamento dell’amministrazione finanziaria nei prossimi tre mesi prima che scadano anche i termini «lunghi» per accertare il 2002), è logica la conclusione che molte «virtuose» imprese del Nord ne hanno beneficiato. Almeno in questo (i torti subiti dal Fisco) siamo un Paese unito!

    Antonio Lorusso – Napoli

  60. Raffaello Lupi scrive:

    Luca, scusa quando è che la cassazione ha escluso, evidentemente su istanza di parte , cioè dell’agenzia “avallando l’esclusione” la rilevanza IVA del condono tombale? Gli effetti della condanna della Corte europea non riguardavano i contribuenti, ma lo stato italiano. Se mi metti in ordine “i materiali” ci rifletto.

  61. Luca scrive:

    Le pronunce della Cassazione a sezioni unite (febbraio 2010 – 3673-3674-3675-3676) hanno riconosciuto che la sentenza del 17 luglio 2008 della Corte di Giustizia UE (disapplicazione del condono Iva) trova applicazione diretta nell’ordinamento nazionale. La procedura di infrazione della UE era sì rivolta allo Stato, ma gli effetti sono sui contribuenti

  62. Raffaello Lupi scrive:

    non mi pare che la cassazione abbia mai avallato un accertamento IVA, effettuato su una Le sentenze non parlano di accertamenti su annualità “tombalizzate”…ma di liti pendenti , cui non estendono la sentenza della corte di giustizia…quindi risolvono il problema prima di parlare di buona fede, affidamento, etc.. resta la rottamazione dei ruoli, ma li si tratta di un credito già accertato. comunque la cosa non mi diverte…devo dire che io non ho mai avuto grandi spunti dai miei colleghi dell’accademia del diritto tributario…uno di essi però una volta mi disse “io non penso gratis”..La cosa mi fece lì per lì un pò senso, perchè io stavo sempre a pensare gratis su tutto…però a trent’anni di distanza un pò di ragione ce l’aveva anche lui…bisogna pensare gratis solo a quello che ha risvolti costruttivi per l’organizzazione sociale, a quello che crea sistema….a quello che scompone i comportamenti umani e li spiega. Forse dopo trent’anni mi accorgo che il tempo non è illimitato…

  63. Raffaello Lupi scrive:

    ed effettivamente questa casuale sovrapposizione di condoni e raddoppi di termini mi sembra proprio una cabala senza alcun valore sistematico…perchè nei materiali non c’è sistema. C’è necessità di dire qualcosa in conferenza stampa, di levarsi di torno la pratica, di fare statistica, di coprirsi da responsabilità e coprire l’immagine dell’istituzione..

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