11 luglio 2011

Riporto perdite rallentato (non decurtato), ma illimitato?

La confusione sulla tassazione attraverso le aziende, il bombardamento di informazioni da mille siti internet diversi, che in gran parte ripetono cose vecchie, rende difficile capire la novità effettiva. Perché se manca un quadro di insieme solido, non si sa neppure capire le novità particolari.

Che in materia di riporto delle perdite da qualcuno erano state lette come decurtazione della perdita riportabile, nel senso che essa sarebbe stata deducibile dai redditi degli esercizi successivi, ma solo nella misura dell’80%. Come se cioè fosse stata tolta rilevanza fiscale al 20 percento della perdita.

Invece se si legge bene ”in misura corrispondente all’80% del reddito prodottosi in ogni esercizio”, si capisce che viene solo rallentato il riporto delle perdite, con un curioso gioco “giuridico matematico” dove – salvo ulteriori complicazioni – il 20% dell’imponibile di ciascun anno successivo non può essere coperto dalla perdita.

Immaginiamo una perdita di 100 e un successivo imponibile di 20, dove bisognerà comunque dichiarare 4 (l’80 percento). I tempi di riassorbimento della perdita vengono quindi , se ho capito bene, allungati, spostati in avanti, ma gli importi riportabili non sono decurtati. 

Non mi risultano però adeguamenti ai termini di accertamento , diretti a rispettare la vecchia logica del periodo di  riporto, che lo vedeva tendenzialmente coerente (anche se non millimetricamente) coi termini per l’accertamento. In modo da evitare che prima scadesse il termine per l’accertamento, e poi avvenisse il riporto di perdite ormai inconstestabili dall’amministrazione. Per evitare che una società facesse perdite, poi facesse passare i termini dell’accertamento della loro correttezza, e poi le riportasse senza poter più essere oggetto di contestazioni. In varie sedi, sulle pubblicazioni riconducibili a http://www.fondazionestuditributari.com/ suggerivamo di rendere comunque accertabili gli anni di formazione delle perdite per cinque anni da quello in cui tali perdite erano state riportate.

Era una idea su cui si sarebbe potuto discutere.

Ma non ci possiamo permettere le cose complicate….non che lo siano in assoluto, ma con la fragilità delle strutture cognitive in materia , con la parafrasi che ha soverchiato la riflessione, tra un concetto non immediatamente evidente e uno “complicato” il passo è molto breve.

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9 Commenti a “Riporto perdite rallentato (non decurtato), ma illimitato?”

  1. Raffaello Lupi scrive:

    beh…ci stiamo scrivendo su Dialoghi…

  2. franco scrive:

    Si era sempre detto che i 5 anni erano dovuti ai termini di accertamento!!
    ora si inventeranno che in caso di utilizzo della perdita si riaprono i termini di accertamento…
    Tutto è possibile.

  3. Simone Covino scrive:

    Tutto è possibile, specie di fronte a “normette” estemporanee che sembrano ispirate dal retropensiero di colpire le aziende (vedi anche gli aumenti Irap per banche ed assicurazioni, le quali in qualche modo li ribalteranno sugli utenti) per rendere più tollerabili i rigori della manovra agli occhi dell’opinione pubblica…

    Il legislatore fa il suo mestiere di politico, per carità! Ma in assenza di un quadro teorico, poi tocca a chi a vario titolo opera nel tributario la faticosa ricomposizione dei cocci.

  4. Raffaello Lupi scrive:

    Franco…bisognerebbe dirlo per legge…e non ci sarebbe nulla di male…è una delle tante simmetrie della tassazione attraverso le aziende…che si riporta perdite sa che deve conservare la documentazione dell’anno della perdita fino a che ha intenzione di riportarsela.

  5. Giuseppe Gargiulo scrive:

    Ciao Raffaello,
    in prima battuta con questa nuova normativa (che non limita più il riporto delle perdite ai 5 anni successivi) sembrerebbe, se non erro, cadere uno dei principali argomenti logico-sistematici che noi usavamo – vigente la precedente legisalzione – per contrastare la diversa tesi della Agenzia delle Entrate che già sosteneva allora (vigente la vecchia normativa) che in caso di riporto in avanti delle perdite i termini di accertamento della perdita decorevvano solo a partire dall’anno di effettivo utilizzo della medesima perdita (e non da quello di formazione).
    Preso atto che l’argomento logico-sistematico di limitazione dei 5 anni di riporto della perdita, viene meno con la nuova modifica normativa, cosa ci resta per sostenere la ns tesi? Solo l’autonomia dei periodi diimposta? Mi sai suggerire – come stimolo di approfondimento – degli argomenti logico sistematici che ci consentono, secondo Te, di continuare a sostenere ancora oggi che (anche in presenza di riporto illimitato nel tempo delle perdite), i termini di decadenza di 5 anni vanno cmq interpretati come riferiti all’anno di formazione della perdita e non a quello di effettivo utilizzo, e che per sostenere il contrario ci vorrebbe una una modifica normativa espressa dei termini di decadenza? Oltre al principio della autonomia dei periodi d’imposta (che nom vi convince al 100%) quali potrebbero essere, secondo Te, gli spunti per sostenere che una modifica “in peius” dei termini di decadenza non può essere ricavata in via logico-sistematica, ma richiederebbe una norma espressa? Potrebbero esserci forse, secondo te, delle superiori esigenza di tutela dell’affidamento e certezza, in considerazione dei superiori valori che i termini di decadenza presiedono, per sostenere che essi non possono ritenersi implictamente mofificati ma che richiedono una modifica espressa?

  6. Daniele V. scrive:

    Anche secondo me dovrebbe essere illimatata nel tempo il riporto della perdita decurtata. Questo dovrebbe essere valido quantomeno per le società commerciali, imprese individuali, lavoro autonomo in contabilità ordinaria, altrimenti perchè non specificarlo (per aumentare il contenzioso, le risoluzioni, le sentenze)????. Sempre per queste, il riporto delle perdite derivanti dai primi 3 periodi di imposta dovrebbe rimanere illimitato anche se non specificato. Ma quant’è l’ammontare compensabile illimitatamente nei primi 3 periodi di imposta? Secondo me si fa ancora riferimento all’80%. Altrimenti che senso avrebbe specificare “entro il limite del reddito imponibile e per l’intero imposrto che trova capienza in esso”? Del resto anche questo sarebbe in linea con il bisogno di far cassa e da subito.
    Per non parlare poi delle semplificate, già queste con il 2008 hanno preso una bella mazzata togliendo la riportabilità ma dando un misero contentino con la compensazione orizzontale, ora ne prendono un’altra con la limitazione all’80% sulle perdite subite nei primi 3 periodi di imposta. Voi cosa ne pensae?

  7. Raffaello Lupi scrive:

    Pino hai mai visto messa nero su bianco la tesi dell’agenzia che dici tu, sulla decorrenza dei termini dal riporto e non salla realizzazione della perdita? Dimmi dove e ne parliamo.
    Daniele..ti mando via mail l’articolo che nel frattempo abbiamo pubblicato su Dialoghi tributari sul tema…spero di aver beccato la versione giusta

  8. Daniele scrive:

    Grazie mille. Versione beccata.

  9. Tancredi Marino scrive:

    Caro Raffaello,

    per caso hai affrontato anche il tema del regime transitorio della modifica all’art. 84 del TUIR? In altri termini ritiene la nuova normativa applicabile anche alle perdite 2010, come sostenuto da G. Ferranti, ovvero aderisci alla tesi della relazione al decreto, con decorrenza per le perdite 2011?

    Grazie ed un saluto,

    Tancredi

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