1 ottobre 2010

Documentazione Transfer price e sanzioni

Il dibattito sulle sanzioni in caso di Transfer pricing (vedi il post Transfer pricing. La documentazione è realtà: “(non) può bastare una penna a raccontarla? di Piergiorgio Valente) consente alcune riflessioni sulla mancanza, in questo nostro ” fisco senza testa” sia di un concetto di evasione, sia di un concetto di sanzione.

Continuiamo infatti a considerare evasione sia la ricchezza nascosta, sia la maggiore imposta connessa a valutazioni di ricchezza dichiarata. Continuiamo ad applicare la stessa matrice sanzionatoria ad entrambi i casi.

Ora il transfer pricing rappresenta già una fase di relativa onestà fiscale, perchè presuppone la manifestazione al fisco che l’operazione avviene con una parte correlata. Basta interporre un prestanome, come scrivevo su tassazione aziendale in cerca di identità ( allegato a dialoghi 2 del 2010) per togliersi il problema.

Sarebbe da chiedersi quanti prodotti escono dalla cina per 50 centesimi al pezzo e arrivano in Italia a un euro, con la differenza che si perde misteriosamente per strada.

L’applicazione delle sanzioni alle rettifiche sul TP (transfer price) è l’ennesima conferma della tendenza a rettificare quello che si conosce, rinunciando, per decisione collettiva, ambientale , di opinione pubblica, prima ancora che di autorità fiscali, alla ricerca di quello che non si conosce.

Le vicende note alle istituzioni le responsabilizzano, mentre quando si può dire di non sapere…si può fare finta di nulla. E’ un altro dei tanti motivi dell’inferno della ricchezza dichiarata e del paradiso di quella nascosta.

Dell’equilibrio basato sull’ipocrisia , dove il fisco contesta tutto quello che vede, ma non cerca quello che non vede, cosicché alla fine vincere sulle rettifiche infondate relative al dichiarato diventa doveroso visto che il contribuente comunque ha mentito nell’ombra. Come il marito cinese che diceva “quando torni a casa picchia tua moglie , tu non sai perché, ma lei certo lo sa”.

Dietro tante sentenze della cassazione, comprensibilmente, si intravede il pregiudizio secondo cui se l’azienda è innocente su quello di cui viene accusata sarà colpevole su qualche altra cosa, e allora – l’un per l’altro – basta un minimo per confermare rilievi di dubbio fondamento; per dare ragione al contribuente serve una tesi solida per 10, mentre per dare ragione al fisco basta una tesi solida per 3.

E’ un indiretto incitamento a nascondere, a mantenere le aziende in quella piccola dimensione dove si può “fare un po’ di cresta” di cui non si accorgerà nessuno. E’ questa la più grande agevolazione fiscale involontaria offerta dal nostro sistema : i 120 miliardi di ricchezza nascosta al fisco non sono il problema, ma la soluzione.

Due anni fa, nella prefazione di Evasione fiscale paradiso e inferno , temevo uno scenario dove “l’unica soluzione è nascondere, l’unica certezza è corrompere”. Temo che ci siamo ancora più vicini. Se questa è la tendenza, non sarà l’onesto esonero da sanzioni, in caso di documentazione della formazione del prezzo, a poterla fermare.

Al di là di descrizioni del provvedimento, di disquisizioni sulla possibilità che il masterfile sia in italiano o in inglese, o se il master file debba essere informatico o cartaceo, o se sia  semplificato per le piccole aziende, cosa debba intendersi per “tempo congruo”, resta dubbio quali siano le indicazioni da fornire per evitare le sanzioni . Ad esempio occorre fornire prova di aver investigato sull’esistenza di offerte comparabili da parte di fornitori, o clienti, indipendenti? Oppure, come mi sembra più verosimile, la disposizione si riferisce alla coerenza interna della struttura dei prezzi utilizzati? Nel senso che documenta i criteri per formare il prezzo di vendita intercompany in base ai costi, oppure le ragioni degli scostamenti nella vendita a consociate in paesi diversi?  

Al di là della buona volontà dell’agenzia e del legislatore tributario, il transfer pricing è una goccia nel mare della tassazione attraverso le aziende, che a sua volta è una goccia nel mare dell’economia e del diritto. Complicare singoli elementi, rivestirli di acronimi, compiaciute espressioni  da addetti ai lavori, farà anche sentire iniziati ai sacri misteri, ma separa dalla sensibilità giuridico economica diffusa presso gli interlocutori istituzionali, presso gli altri funzionari e presso i giudici. Senza una idea generale della tassazione attraverso le aziende è difficile capirne una parte.

Eppure tutto si segmenta sempre più di giorno in giorno.

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10 Commenti a “Documentazione Transfer price e sanzioni”

  1. Walter scrive:

    A me queste norme, sinceramente, sembrano velleitarie. Ho la percezione che il fisco pensi di creare la realtà economica. Mi domando come può essere che uno scenario talmente complesso, talmente ampio come quello delle “multinazionali”, possa essere raccolto in dossier e quant’altro. Ma che competenze devono avere i verificatori che li guarderanno. Saranno delle specie di superman o superwoman nel settore della fiscalità internazionale. Secondo me, all’Agenzia di soggetti simili ce ne saranno, in tutta Italia, 4 o 5. Gli altri dopo corsi intensivi penso dovranno seguire corpose check list. Per gli innocenti sprovveduti i dolori saranno assicurati. Insomma, pur non occupandomi professionalmente di fiscalità internazionale la norma mi sembra velleitaria con poco ancoraggio sulla realtà. Comunque è stato bello leggere i due post, quello del dott. Valente e quello del Prof. Lupi

  2. angelo scrive:

    Difficile stupirsi di fronte all’ennesimo modulo rompicapo che non tarderà ad essere obbligatoriamente inviato in via telematica.
    L’A.E. da tempo se la tira se la suona se la canta
    (Cassazione 2006)
    impone adempimenti a raffica, onerosi per le imprese che invece dovrebbero sviluppare i business, competere nella globalizzazione e creare posti di lavoro.
    La schizofrenia legislativa, gli adempimenti onerosi, le norme retroattive a copertura delle sconfitte giudiziarie della Pubblica Amministrazione che, in nome del recupero del gettito, sostiene spesso tesi assurde non incentivano certo gli investimenti in Italia.
    Se i cervelli fuggono le aziende non arrivano neanche

  3. francesco.s scrive:

    Condivido il pensiero del dott. Lupi sulla necessità di un approccio organico alla normativa fiscale nel nostro Paese non capisco invece le critiche dei lettori in materia di sostanza della norma e di adempimenti richiesti. Vorrei far notare che, penso per la prima volta in Italia, si introduce un adempimento documentale che, pur non imposto come in altri paesi, porta non ad una riduzione delle sanzioni ma al loro azzeramento. Quindi ogni singola società potrebbe benissimo trascura il provvedimento sugli oneri documentali senza per questo incorrere in sanzioni rispetto alla legislazione antecedente. Ci troviamo di fronte ad una norma puramente agevolativa per i contribuenti. Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti essi sono in gran parte quelli previsti dal codice di condotta approvato dalla commissione europea che molti stati hanno preso come riferimento.

  4. Raffaello Lupi scrive:

    Iniziamo dalle riflessioni se e come sia necessario documentare anche i confronti di prezzo per evitare le sanzioni, oppure solo i criteri interni utilizzati per documentare il prezzo. Forse uno che compra merci può limitarsi a spiegare la funzione di costo, prezzo di acquisto, oneri ulteriori, mark up, e prezzo di vendita in India, dove però caso strano i prezzi di mercato sono molto superiori? Forse i confronti sono più necessari per chi compra, del tutto ignaro formalmente della struttura di costi del proprio fornitore, e che deve indicare i propri possibili prezzi di approvvigionamento, ma quando non ci sono comparables a che si attacca? Ancora alla struttura di costi del fornitore, debitamente documentata? Oppure al proprio “resale price”, nel senso “io ci guadagno tot e poi quanto spende il fornitore non saprei”?
    Ma poi se uno riempie diligentemente il masterfile con dati esatti e trasparenti, ma smentiti dall’esperienza, e poi magari opera con la parte correlata in un paradiso fiscale, si evita le sanzioni comunque? Bisogna leggere il regolamento con questi interrogativi in testa. Altirmenti non lo si capisce. Il dibattito prosegue.

  5. Transfer pricing. Documentazione: slalom tra sanzioni amministrative e illecito penale (scritto con il Prof. Ivo Caraccioli) | Il Blog di Piergiorgio Valente scrive:

    [...]  Sul punto, cfr. in particolare il post di Raffaello Lupi, Documentazione Transfer price e sanzioni. [...]

  6. Marcom scrive:

    Se il lavoro immane che sta dietro la preparazione della documentazione serve a evitare solo le sanzioni amministrative, allora penso che il gioco non valga la candela.
    Se una società ha le carte in regola per dimostrare che i prezzi sono congrui, al di là della “forma”, non deve pagare nulla (né imposta né, quindi, sanzioni), quindi la documentazione nella forma richiesta dall’agenzia delle entrate non serve a nulla.
    Se una società ha le carte in regola ma la sostanza è contestabile, allora evita le sanzioni? Mi pare doppiamente ingiusto, visto che uno può preparare la documentazione in modo formalmente corretto, scrivendo quello che gli pare (o quasi) ma ben sapendo di non essere in arm’s length, nella speranza di non essere beccato (anche se c’è da dire che allora tanto vale fare nulla, visto che il possesso della documentazione va comunque dichiarato).

    Potrebbe anche darsi che, nella realtà dei fatti, questa normativa sia un perverso strumento di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate. Ossia:la documentazione può essere anche corretta, precisa e rispondente al vero, dunque non ti applico le sanzioni. Tuttavia non condivido il metodo, dunque ti accerto una maggiore imposta (quanta? parliamone).

    Purtroppo il transfer pricing è una materia economica, prima che giuridica, e questo farà emergere chiaramente i limiti sia dell’agenzia delle entrate (vedi anche cosa succede quando c’è da accertare un avviamento in una cessione d’azienda…) che dei contribuenti medi che di TP magari non hanno mai sentito parlare o che lo consideravano una materia “per ricchi”.

    A me sembra che in Italia si stiano innalzando gli standards in modo troppo rapido e incosciente su troppi aspetti: in questo condivido pienamente l’osservazione del prof. Lupi circa il fatto che tutto si segmenta (leggi: si iper-specializza) ogni giorno di più, senza perà che vi sia che è in grado di comprendere a fondo, spiegare e applicare queste discipline.

  7. Raffaello Lupi scrive:

    Effettivamente Marcom…se non c’è una condivisione comune di alcuni punti fermi (ne ho fissati una trentita qui http://www.fondazionestuditributari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182:aforismi-fiscali&catid=25:teoria-della-tassazione&Itemid=69)ci si disperde in innumerevoli riti conosciuti solo da una decina di persone in tutta italia. Che sanno sempre di più su sempre di meno fino a sapere tutto di nulla: perchè i loro interlocutori istituzionali non li capiscono. Insomma, un gigantesco dialogo tra sordi, insomma “una babele” con gruppetti sparuti, ognuno dei quali parla una lingua sua propria. Effettivamente non si capisce tra quale delle funzioni diverse che indicavi si collochi la disposizione in esame. L’esimente delle sanzioni E’ una agevolazione al controllo fiscale? E’ una indagine di mercato ad uso e consumo del controllo fiscale? E’ una dimostrazione di diligenza aziendale? Sono spiegazioni in parte sovrapposte, ma non del tutto. La più corretta mi pare però l’ultima. Cioè devo far vedere di essermi posto tutti i problemi valutativi dei prezzi di trasferimento, di aver svolto indagini e valutazioni secondo l’ordinaria diligenza (qui il contabile e l’avvocato chiedono “cos’è”, con la differenza che il contabile si chiede se quadra o non quadra e l’avvocato “quale Legge lo dice”). Se si pensa invece che le scienze sociali studino i comportamenti, anzichè fatture e numeri (come pensa il contabile) oppure articoli di legge ( come pensa l’avvocato) la soluzione si può intravedere. L’azienda deve rendere palese la sua politica di prezzi dimostrando di aver considerato tutto quello che “non poteva non sapere”. Quindi se uno dice nel masterfile di vendere una merce in India al costplus e l’agenzia scopre che erano di dominio pubblico comparables venduti a tre volte tanto, la sanzione se la becca lo stesso, perchè è stato reticente. Il masterfile, insomma, è una base per verificare anche il “segmento di mercato”. E può essere non condivisibile, ma “di buona fede”, nel qual caso l’esimente delle sanzioni è giustificata. Ecco, direi che il nucleo vero è la buona fede, anche nell’effettuare le riflessioni che ci si aspettano da un operatore di quello specifico mercato. In questo modo mi pare che la norma abbia una utilità, e rappresenti un “flash” di civiltà…certo, se il buonsenso nelle scienze sociali è morto, non lo può certo resuscitare il regolamento sul transfer pricing. Ci vuol altro.

  8. stefano palestini scrive:

    Le analisi del transfer price sono caratterizzate da asimmetrie informative elevatissime a sfavore dell’AdE, soprattutto per quanto riguarda la comprensione della struttura dei costi dei singoli prodotti (declinati sui vari mercati) e quindi indirettamente dei margini di profitto. Questo perchè la determinazione del costo di un prodtto non è desumibili dalla contabilità generale ed anche perchè comprende una serie di valutazione qualiattive sulla redistribuzione dei costi. Queste informazioni sono rintracciabili a livello di reportistica del controllo di gestione, contabilità analitica ed industrile, che sono caratterizzata dalla non obbligatorietà fiscale, dalla assoluta personalizzazione delle modalità di tenuta rispetto al settore e all’organizzazione aziendale nonchè da assunzioni di base risontrabili su base empirica.
    In questa situazione è chiaro che l’AdE per poter evidenziare un rilievo doveva o essere molto fortunata o trovarsi di fronte a macro-anomalie .
    Imporre una documentazione standard consentirebbe un certo riequilibrio tra controllato e controllante, consnetendo a quest’ultimo di poter effettare riscontri tra fatti documentali (contratti piuttosto che contabilità) ed il contenuto di un supporto informativo ( intermedio standardizzato ed ufficiale) che è il “master plan” o “policy transfer price”, evitando di addentrarsi nella reportistica più interna dell’azienda, la cui utilizzabilità e interpretabilità per analizzare i prezzi ed eventualmente motivare un rilievo sarebbe scarsamente efficace.
    Ma a questo punto il dilemma è :se non ho la documentazione sul transfer price difficilmente potranno capirci qualcosa, magari mi fanno il rilievo ma lo smonto, invece se dichiaro la documentazione potrebbero fare delle serie verifiche altrimenti impossibili, risparmio le sanzioni ma pago le maggiori imposte.
    Saluti
    sp

  9. Transfer pricing. Dammi tutto e fallo lesto. Se ti chiedo, dillo presto. Se lo dici per allora, dilla tutta e dilla ora | Il Blog di Piergiorgio Valente scrive:

    [...] 3. La comunicazione sulla documentazione relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Valente P., Transfer pricing – I nuovi oneri di documentazione in Italia, Il fisco n. 38/2010; Valente P., La documentazione in materia di transfer pricing, Il fisco n. 34/2010.  Cfr. inoltre il post di R. Lupi, Documentazione transfer price e sanzioni). [...]

  10. ugo matteini scrive:

    Sono d’accordo con Marcom

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